Atti osceni, masturbazioni ed interpretazione delle sentenze

[message_box title=”NOTIZIA” color=”red”]Da Il Giornale: Si masturba davanti ai bimbi. Il giudice assolve un moldavo [/message_box]

[message_box title=”FATTI” color=”green”]In realtà la Cassazione non ha assolto il moldavo, è stata annullata una sentenza, ma il colpevole sarà comunque tenuto a pagare le sanzioni previste dalla legge, come chiunque altro al suo posto. [/message_box]

Durante il weekend una notizia ci è stata segnalata da tantissimi, ed è la classica notizia che bastava venisse raccontata nella maniera corretta e nessuno se la sarebbe filata. I primi a parlarne sono stati i simpatici giornalisti di Libero, anzi una giornalista, Cristiana Lodi, riportata successivamente da tutte le altre testate come Cristina – a sottolineare  quanto questa gente controlli i propri articoli.

L’articolo su Libero titola:

Masturbarsi in macchina davanti ai minori? Si può

Il testo del pezzo è di quelli che amo molto perché chi l’ha scritto è geniale, ha studiato i fatti con attenzione e ha trovato il sistema migliore per raccontarli al proprio pubblico, evitando di raccontare bufale. Basta essere abbastanza scaltri da giocare astutamente con le parole.  Non voglio riportare tutto l’articolo, ma come sempre se volete potete andarvelo a leggere qui.

Il moldavo ha cercato le minorenni per sentirsi ispirato. E una volta che queste sono arrivate davanti ai suoi occhi, lui ha preso a masturbarsi. Una volta lo ha fatto in macchina, un’altra al parco e successivamente si è esibito per strada. Alla luce del giorno. E sempre aspettando le bambine. Segnalato dai passanti. Beccato in flagranza in tutte e tre le occasioni. Denunciato e condannato in primo e secondo grado dalla corte d’Appello di Trieste per atti osceni. Fino a quando la corte di Cassazione (sentenza numero 30798 – Presidente Amoresano – Relatore Gentili) non lo ha assolto. Depenalizzando la sua condotta oscena.

Motivo? Il maniaco, quegli atti di autoerotismo deliberato e stimolato dalle minorenni, li ha sì consapevolmente messi in scena davanti alle stesse che (anzi) ha appositamente cercato (come riconoscono i giudici), ma lo merita ugualmente di essere assolto, proprio perché quegli stessi atti li ha consumati al parco. E poi per strada, in macchina e non certo in un luogo (per usare le parole del legislatore) «abitualmente frequentato dalle sue vittime», cioè le minori.

Insomma per gli ermellini, che già si erano pronunciati allo stesso modo (nel 2015 e nel 2016) assolvendo altri maniaci sessuali per fatti identici, a fare la differenza è il luogo in cui il depravato si masturba.

Già qui vorrei che ci capissimo: la giornalista è arrabbiata coi giudici, ma forse nessuno, mentre studiava per diventare giornalista, le ha insegnato a controllare le fonti. E dire che nel suo articolo cita chiaramente le disposizioni di legge! Un lettore trovandosi davanti alla frase “Insomma, per gli ermellini a fare la differenza è il luogo in cui il depravato si masturba” penserebbe che sia una decisione della Corte l’aver fatto differenza tra un luogo ed un altro. Ma non è così, l’art 527 del c.p. dice proprio:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (4) [c.p. 29].

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi (5) se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (2).

Quindi, in tutti i casi in cui uno compie atti osceni in luogo pubblico è soggetto ad una sanzione pecuniaria; se oltretutto questi atti osceni sono compiuti in luoghi ben precisi allora è prevista la reclusione. La parte in cui si fa distinzione tra luoghi differenti viene dal Pacchetto Sicurezza deliberato a luglio 2009, sotto il IV° Governo Berlusconi. All’epoca era prevista la reclusione per tutti, anche per chi avesse compiuto atti osceni in luogo non abitualmente frequentato da minori; la ragione per cui è stata aggiunta la distinzione tra diversi luoghi era dovuta dal fatto che quasi nessuno veniva mandato in galera per atti osceni e la pena detentiva era quasi sempre commutata in pena pecuniaria, l’aggravante del 2009 serviva a far sì che la pena nel caso specifico fosse più seria e prevedesse delle aggravanti nel caso di coinvolgimento di minori. Nel 2016 le cose sono cambiate, per sveltire la giustizia e non sovraccaricare il sistema molti articoli del codice penale hanno visto modificate direttamente le pene detentive in pene pecuniarie, e così è successo anche per l’art. 527, che ora si presenta come vi ho riportato sopra.

Le sanzioni pecuniarie sono previste sempre.

La sentenza della Cassazione, seppur illeggibile per chi non sia abituato al legalese, riporta esattamente questo:

Per altro verso l’utilizzo dell’avverbio “abitualmente” connota la frequentazione del luogo da parte dei minori nel senso di una certa sua elettività e sistematicità, tale da fare ritenere “abituale”, quindi “attesa” ovvero “prevista” sulla base di una valutazione significativamente probabilistica, la specifica presenza di minori in tale ubicazione.
Un tale requisito può, pertanto, essere riconosciuto – in una elencazione che non vuol essere esaustiva ma solo casisticamente esemplificativa – in relazione alle vicinanze di un edificio scolastico, di ogni ordine e grado, ovvero a quelle di un luogo che sia un centro di aggregazione giovanile (si immaginino alcune strade o piazze di molte città notoriamente luogo di incontro di adolescenti), od ancora a quella parte dei giardini pubblici che sia stata specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, o, anche, alle zone limitrofe ad istituzioni religiose o sanitarie specificamente vocate alla cura ed alla assistenza dei minori .
In altre parole, affinché ricorra il predetto requisito della abitualità della frequentazione del luogo da parte dei minori non è sufficiente – laddove non si voglia diluire il concetto sino a farlo sostanzialmente coincidere con quello di luogo aperto o esposto al pubblico, in tal modo trascurando la evidente volontà del legislatore che ha inteso conservare la rilevanza penale solamente a quelle condotte che presentino una potenziale maggiore offensività – che ivi si possa trovare un minore, ma è necessario che, sulla base di una attendibile valutazione statistica, sia altamente probabile che il luogo presenti la presenza di più soggetti minori di età.

Quindi “gli ermellini” non hanno deciso in base al vento che tira di annullare la reclusione al moldavo, hanno solo e unicamente applicato la legge, seguendo indicazioni scelte a loro tempo proprio per fare le dovute distinzioni. Giusto? Sbagliato? Non è ovviamente compito mio deciderlo, ma non siamo di fronte a un’assoluzione.

Veniamo ora ad un’altra testata che ha riportato il pezzo di Libero, su Il Giornale il titolo è:

Si masturba davanti ai bimbi Il giudice assolve un moldavo

Come credo abbiate capito questa è una bufala, la Cassazione non ha assolto, come spiegano le ultime tre righe della sentenza:

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti di cui ai capi a), b) e c) non sono più previsti come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Udine.
Elimina la pena di giorni 45 di reclusione inflitta per i sopraindicati capi e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Ovvero: la sentenza viene annullata perché fondata su presupposti errati, viene rimandata al Prefetto che invece deve intervenire per le sanzioni previste. Il colpevole, poco importa al fine dei fatti che fosse moldavo, russo, austriaco o italiano, resta colpevole dei fatti, che però prevedono sanzioni amministrative, non 45 giorni di carcere (che tanto non avrebbe scontato vista l’esiguità della pena e l’affollamento delle carceri – anche qui ripeto non sono io a giudicare se questo sia giusto o sbagliato, ma è la realtà dei fatti da diversi anni).

Non credo sia necessario aggiungere altro, sappiamo tutti che quest’articolo purtroppo resterà inutile, arriverà il solito infoiato a dirci che la notizia è vera, ci minaccerà e offenderà convinto che stiamo difendendo chi si masturba di fronte ai bambini, e resterà della sua idea, perché in quanto analfabeta funzionale non ha gli strumenti per capire cosa ho cercato di spiegare qui sopra. Non è colpa sua, ma di quei soggetti che sfruttando la sua incapacità di comprendere lo manipolano come un burattino.

Martedì sarò alla Camera dei deputati insieme a David Puente, ci hanno chiamati per un’audizione sul problema fake news (eh no, non ci pagano nemmeno questa volta, per ora ho anticipato io il prezzo del treno e dovrò anche pensare al taxi, poi dovrebbero – si spera – rimborsare, ma la giornata lavorativa risulta comunque persa). Come faccio a pensare di andare a parlare davanti a dei politici le cui bacheche social (chi più chi meno) diffondono fuffa senza controllo? Sono ovviamente soggetti che non hanno gli strumenti per capire l’argomento su cui sto cercando di sensibilizzare, soffrono di confirmation bias come la maggioranza della popolazione.

maicolengel at butac punto it
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