Sentenze e diritto di critica (La guerra del grano vol.4)

critica

Mi sento un filo chiamato in causa da un articolo pubblicato sulla pagina di GranoSalus dove veniamo citati e linkati. Abbiamo già parlato di questa vicenda svariate volte, ma la sentenza a cui è giunto il tribunale merita di essere discussa con voi, dato che molto probabilmente troverà spazio su testate giornalistiche grazie alla campagna battente in favore del grano italico.

Granosalus: “Rigettato il reclamo dei pastai”. Scongiurati risvolti censori. Ecco l’Ordinanza dei giudici

Così titola GranoSalus, che come sottotitolo in evidenza dice:

Prosegue il braccio di ferro con i pastai che si chiude con una seconda vittoria in Tribunale di GranoSalus. L’associazione aveva denunciato la presenza di sostanze contaminanti in otto marche di spaghetti. Di tutta risposta, i pastai avevano chiesto misure cautelari al Tribunale di Roma per imbavagliare il diritto all’ informazione. Ma secondo i giudici, trattandosi di temi di tale delicatezza e rilevanza per la salute pubblica, nessuna censura sarebbe ammissibile. Industriali condannati al pagamento delle spese di 1° e 2° grado. Sconfessate le tesi di Butac

La sentenza è linkata nell’articolo di GranoSalus. Io per comodità ho scaricato il PDF completo che trovate qui: Ordinanza-Roma-Reclamo, ritengo sia interessante evidenziarne alcune parti, ma vi invito ad andare a leggere tutta la sentenza.

Va fatta una premessa, la sentenza che GranoSalus pubblica deriva da una denuncia contro di loro, denuncia che è stata rigettata obbligando i reclamanti a pagare le spese legali. Secondo alcuni sostenitori di GranoSalus che ci sono arrivati in pagina a commentare questa è la dimostrazione che avevamo torto.
Dai commenti su FB:

  • I giudici di Roma vi smentiscono……date per Bufalate ciò che è fondato
  • la sentenza che rigetta l’azione di Aidepi li condanna al pagamento delle spese legali, implicando in toto la vicenda…ma vedo che vi piace legger ciò che vi fa comodo….viva la pubblicità che fa fare tanti soldi
  • Errato è il vostro comportamento…dare del superficiale a 1 lavoro estenuante di anni e anni…ma è sempre molto facile legger la cosa più facile….superficialità è la vostra….altrimenti i giudici avrebbero condannato GRANOSALUS…..invece leggendo la sentenza (di Roma e l’altra della procura di Trani contro Granoro ) i giudici danno chiara ed indelebile motivazione delle fallanze dei dati che il ministero paventa in difesa di un grano di dubbia qualità….e della facilità con cui l’industria pastaia e loro soci riescono a divincolarai tra buchi normativi…perché questo fanno da oltre un decennio….la questione è molto ma molto più profonda di quello che avete voluto affrontare….buon lavoro…superfiaciale
  • Nei mani dei giudici ci son entrambe le versioni….e non si da rilevanza giuridica sulla “forma” in cui è scritto l’articolo….ma queste son cose che su “internet” non ci sono….internet non è IL MONDO REALE ….a cui prima di sparare bisogna conoscere e confrontare….
  • Se fossi in GRANOSALUS farei querela per diffamazione….

Io tra un commento e l’altro cercavo di fare presente le stesse cose che voglio evidenziarvi qui. Nella sentenza infatti viene riportato:

Sul sito di GranoSalus e de I Nuovi Vespri è presente la versione rettificata dell’articolo, ove il sospetto di miscelazione con grani esteri contenenti sostanze contaminati superiori ai limiti di legge è posto in formula dubitativa. Essi hanno già, pertanto, rimosso dai loro siti la versione originaria dell’articolo e non può essere loro attribuita la responsabilità in ordine alla sua presenza su altri siti o blog non a loro riconducibili.

Quindi, come spiegavo nell’ultimo articolo su questa questione, il giudice ha confermato che vista la rettifica fatta dall’associazione, che ha posto in formula dubitativa e non più assertiva alcune parti dell’articolo, non è imputabile a loro se altri siti riportano ancora il testo nell’altra forma, quindi GranoSalus non è giudicabile per quel reato. Il fatto che questo elemento venga spiegato in maniera estesa porta a pensare che non fosse stato rettificato l’articolo sarebbe stata data ragione all’associazione Aidepi che aveva fatto causa. Ma questa è ovviamente una mia possibile spiegazione, ce ne possono essere altre che sono sicuro mi comunicherete nei commenti.

La presenza della versione originaria dell’articolo su altri blog, peraltro non anonimi, non può essere imputata al gestore del blog GranoSalus.

È curioso però notare come in più di un’occasione nel testo della sentenza questa cosa venga rimarcata. Perdonatemi ma a me quel “non può essere imputata” mi suona come un “fosse stato ancora in quella forma avreste ragione”. Ma resta ancora una volta la mia opinione. Fosse stato un articolo totalmente corretto anche quello iniziale, perché aggiungere una specifica in tal senso? E perché, in primis, l’articolo sarebbe stato modificato?
Ma la cosa più importante sono le ragioni della sentenza, secondo un altro sostenitore dell’associazione:

Se siete seri dovete chiarire la vostra posizione per quanto riguarda le analisi kilO visto la sonora sconfitta in tribunale dei pastari
…la sentenza dice che avrebbero dovuto dimostrare contro analisi su stesso lotto o altri i quali da loro conservati in deposito e non lo hanno fatto….il che dicono i giudici…sono consapevoli dei contaminanti presenti e quindi???? Prima perdono i buoi e poi cercano le corna!!! E che giustizia cercavano???? Giusta la condanna dei giudici e giusta sarebbe anche la vostra per dire che grosse realtà industriali si sono comportati scorrettamente omettendo di dire loro la verità Bene ha fatto la granoro che pizzicata allo stesso modo in altro tribunale non ha proseguito continuare in liti giudiziarie  Ha accusato il colpo e basta!!

Il signore non ha torto, è vero, nella sentenza si parla di analisi, ma la motivazione del rigetto della denuncia non è a causa di analisi fatte o non fatte ma:

Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato e confermato il provvedimento impugnato, fondato su ampia e corretta motivazione alla quale in questa sede comunque si rimanda.
Gli articoli in questione, costituiscono, infatti legittima espressione del diritto di critica e di manifestazione del pensiero

Che non significa “è vero, il grano importato è nocivo”, ma solo che le analisi dell’associazione sono corrette, cosa che nessuno ha mai messo in dubbio. E siamo ancora al punto di partenza, perché tutto quanto vi sto raccontando oggi era valido anche nella precedente sentenza di cui avevamo parlato a giugno 2017, dove dicevo:

…il giudice ha deciso che la querela contro GranoSalus, alla luce delle modifiche, andasse rigettata. Le modifiche sono implicitamente un riconoscimento d’aver sbagliato qualcosa nella prima versione dei fatti. Il diritto di cronaca è sicuramente da proteggere, da questo punto di vista concordo col giudice. Purtroppo per le varie ditte nominate da GranoSalus, l’articolo originale in pochissimo tempo è stato copiato ed incollato su una marea di siti e sitarelli che servono da cassa di risonanza a storie come questa. Siti che in moltissimi casi sono anonimi e non facilmente raggiungibili, siti che ben si guardano dal correggere l’assertività dell’articolo iniziale, siti che continueranno a fare pessima pubblicità alle aziende in questione. Il giudice ha ritenuto che di questo non possa essere incolpato GranoSalus, riconoscendo che dopo le modifiche l’articolo rientra nel diritto di cronaca – che non significa GranoSalus ha ragione, ma solo che una volta corretto il tiro l’articolo non è più diffamatorio.

GranoSalus già all’epoca ci attaccava senza citarci:

Adesso tutti gli webeti che sostenevano fossero bufale le nostre analisi dovrebbero prendere atto della loro strumentalità e, per  correttezza, rettificare i contenuti dei loro articoli. GranoSalus esiste ed è stata legittimata sotto il profilo giuridico. Se non lo faranno ognuno potrà dedurne la loro vera natura di webeti. Bocciati anche alcuni personaggi che ritenevano giusta la causa di Barilla & C…

Di queste presunte bufale-non-bufale però non c’è traccia nei siti di debunking. Le informazioni riportate oggi sono le stesse di allora, quando facevo un confronto tra questa tabella (quella di GranoSalus) e i dati del Regolamento della Commissione dell’Unione Europea sui limiti imposti:

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006
che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

Nella prima colonna della tabella di GranoSalus vediamo la concentrazione di DON, che è una micotossina.  la legge stabilisce 750 mcg/kg siamo ben al di sotto di quelli che sono i limiti europei.
Seconda colonna Glifosato, massimo valore riportato da GranoSalus 0.110 mg/kg, la dose acuta di riferimento (DAR) è di 0,5 mg per chilo di peso corporeo. Sempre sotto ai limiti imposti dalla CE. Stessa cosa per il Cadmio, sempre al di sotto dei limiti europei.

Nella sentenza si parla di contro analisi, lamentando il fatto che la controparte non ne abbia fatte per smentire quanto sostenuto da GranoSalus, ma c’è un errore di fondo: anche se le analisi fossero state e fossero corrette tutte le aziende rispettano i limiti di legge, se si vuole sostenere che quei limiti siano pericolosi questo va supportato da una letteratura scientifica che invece non viene portata. La cosa che trovo un filo più inquietante è questa parte della sentenza:

Non è compito del Tribunale prendere posizione in ordine al dibattito scientifico in corso sulla salubrità degli alimenti o su quali rischi per la salute comporti la presenza di alcuni contaminanti nel grano…

E fin qui tutto bene… ma poi:

…essendo sufficiente, ai fini che qui interessano, stabilire, come è stato effettivamente accertato, che le analisi sono state effettuate da primario laboratorio, con metodo scientifico, e che su tali temi vi è un ampio dibattito nel mondo scientifico e pubblico in generale. Tutti fatti dei quali i convenuti hanno dato piena prova nel giudizio.

Non c’è un ampio dibattito, la comunità scientifica si è più volte pronunciata sulle presunte tossicità, spiegando che è la quantità che le potrebbe rendere nocive (senza però che sia ancora stato dimostrato inconfutabilmente); i limiti imposti tengono presente tutta la letteratura scientifica in merito, se e quando usciranno nuovi studi che dimostrino diversamente i limiti potranno variare, ma sostenere che qualcosa che rientra in quei limiti oggi sia dannoso con certezza è disinformare.
Concludo come qualche mese fa:

Come chiunque di voi può andare a verificare qui su BUTAC, nessuno aveva mai sostenuto che le analisi fossero bufale, come non l’ha sostenuto l’amico Puente, quello che ritenevamo scorretto e grave erano i toni con cui GranoSalus trattava l’argomento. Avere modificato il pezzo originale è implicita ammissione di averlo scritto nella maniera scorretta, ma questo GranoSalus evita attentamente di includerlo nel suo articolo dai toni trionfalistici.

Avevamo già trattato la storia in più puntate:

  1. Glifosato de nuevo tu
  2. Contaminanti presenti negli spaghetti
  3. Grano al pesce marcio
  4. GranoSalus e il glifosato (o come rigirare la frittata)

maicolengel at butac punto it
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