I profughi vigili urbani

Oggi ce la caviamo con poco. VoxNews titola:

GRAZIE AD UNA LEGGE PD I PROFUGHI FARANNO I VIGILI URBANI

Il “fact-checking” che offrono non è altro che una ricerca su Google con questo testo:

In riferimento alla questione relativa al “Bando da vigile aperto ai profughi”, così come titolato da un quotidiano locale, è intervenuto il Sindaco di Avio Federico Secchi che ha spiegato come mai sia stato previsto simile concorso, concorso che interessa anche il Comune di Avio oltre a quello di Ala dato che è presente un Corpo intercomunale di Polizia Municipale Ala – Avio. Il concorso pubblico per esami è stato previsto con la possibilità anche per i profughi di parteciparvi, ricorda Secchi, per via della Legge 06/08/2013 n° 97, in G.U. 20/08/2013, legge con la quale l’Italia si è adeguata alle direttive dell’Unione e a svariate sentenze emesse, in forza di queste, dalla nostra magistratura. Secchi a riguardo ha affermato: “Pertanto, i lavoratori extracomunitari possono, in virtù di tali disposizioni, fare domanda per partecipare ai concorsi pubblici, in presenza di determinati requisiti e per determinate funzioni. E così è stato per i concorsi pubblici banditi da quella data in poi. Dura lex sed lex. Lo stesso bando di Ala prevede, poi, al punto 10, che i candidati, per poter essere ammessi siano in possesso delle condizioni soggettive previste dall’art. 5, secondo comma della legge 7 marzo 1986 n. 65 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale,di pubblica sicurezza)”. Il Sindaco di Avio Federico Secchi ha ricordato che, sebbene la normativa sul pubblico impiego prevede infatti che i cittadini dell’Unione europea possano accedere a quei lavori pubblici che non comportano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e funzioni, oppure che non risultano necessari per l’interesse nazionale, è chiaro altresì che, in particolare, il requisito della cittadinanza italiana va sicuramente previsto in caso di funzioni che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi. In conclusione Secchi ha affermato: “Per questo, posto che la questione è complessa, lunedì chiederò un’ulteriore ed approfondita verifica e se dovessero emergere controversie interpretative – che non credo – ne chiederò il ritiro e la sua riformulazione. Senza conclusioni affrettate e nel pieno rispetto della legge. Avendo sempre a cuore l’interesse della mia Comunità”.

VoxNews non ha fatto altro che riprendere il testo pubblicato su Il Secolo Trentino e su L’Onesto. Nessuno che abbia fatto verifiche sui fatti, nessuno che sia andato a cercare le norme in questione. Ma questo è lo stile dell’informazione che va di moda.

Io sono pedante lo so, ma le cose vanno sempre inquadrate nella maniera corretta e oggi la rete vi rende in grado di verificare la maggioranza delle cose che sentite dire in giro.

Qui trovate la legge 97 del 6 agosto 2013, e le uniche due parti che hanno qualche valenza nella storia sono queste:

L’incipit:

Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053.

e l’Art. 7 del Capo I:

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».
2. All’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria»

Quindi siamo di fronte a una legge fatta per via di infrazioni ad altre leggi che il Parlamento Europeo aveva emesso nel 2004. E fin qui tutto bene. In quell’ottica si modifica un altro decreto legislativo, il 165 del 30 marzo 2001, il Testo unico sul Pubblico Impiego, che con le modifiche ora risulta così:

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea

(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo’ prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche’ i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano

Nelle dichiarazioni riportate (ma da me non verificate) del sindaco di Avio si sostiene che sarebbe necessario il requisito della cittadinanza italiana. E viene fatto riferimento alla legge 65 del 7 marzo 1986, all’articolo 5, secondo comma, ma nemmeno questo viene riportato/linkato. Eccovelo:

Art. 5
“Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale,di pubblica sicurezza”
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 ;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

 

Il sindaco facendo riferimento al comma 2 mi fa pensare che il godimento di diritti civili e politici sarebbe una peculiarità dei cittadini, non degli aventi permesso di soggiorno. Ma chi detiene un permesso di soggiorno ha il diritto di votare per il sindaco della municipalità in cui risiede. Non ha il diritto di voto alle elezioni nazionali, è vero, non essendo cittadino. Ma da residente ha quello per le amministrative. Non vedo perché non potrebbe ricoprire la carica di poliziotto municipale (perché è di questo che stiamo parlando, i vigili urbani da anni non esistono più). Vedete, le possibilità sono due. La prima: l’articolo della legge del 1986 preclude ai non cittadini l’esercizio di quei ruoli e allora tutta la storia del bando è una non notizia inutile, sfruttata solo al fine di “indignare”. La seconda, al corpo di polizia municipale può accedere chiunque soddisfi i requisiti, che non prevedono la cittadinanza italiana.

Si partiva da indicazioni (non relative alla polizia municipale, ma al pubblico impiego in generale) votate dall’Unione Europea nel 2004.

maicolengel at butac punto it
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