Facciamo chiarezza sui botti di Capodanno

bottiGià l’anno scorso in occasione del Capodanno pubblicammo un articolo che cercava di fare il punto sui fuochi d’artificio, sulla loro pericolosità, su quanto ci fosse di verificato nei tanti articoli che demonizzano la pratica di festeggiare con spettacoli pirotecnici. Quest’anno la community che raccoglie diversi venditori e produttori di fuochi d’artificio ci ha contattato per parlarci della normativa attualmente in vigore, per fare chiarezza su un argomento che tiene banco sui giornali da tempo. Già da Halloween le amministrazioni comunali cominciano a proclamarsi pro o contro i fuochi d’artificio. Avere ben presente le normative al fine di evitare allarmismi e sensazionalismi sarebbe cosa giusta.

Lasciamo pertanto la parola a Stefano B., amministratore della Community italiana dedicata agli spettacoli pirotecnici e esperto sull’argomento. Come da tradizione BUTAC le affermazioni riportate qui sotto sono completate da fonti linkabili e verificabili da tutti.


Sono diversi anni ormai che a ridosso delle festività natalizie rimbombano notizie e comunicati riguardanti i “botti di Capodanno”, con affermazioni spesso superficiali e tendenziose, elaborate nella frenesia e dalla concitazione del momento. “5000 animali moriranno nella notte del 31 dicembre”,”Botti e fuochi vietati in molte città italiane”,”Due morti e 400 feriti”,  sono solo alcuni dei titoli che siamo ormai abituati a veder scorrere sui nostri schermi.

Motivazioni che sembrano aver colpito l’opinione pubblica, tanto da spingere i cittadini a organizzare petizioni con raccolta firme che inducano i sindaci delle città italiane a vietare con appositi provvedimenti l’utilizzo di qualsiasi dispositivo pirotecnico nel periodo natalizio, derogando e di fatto sostituendosi alle leggi nazionali e comunitarie attualmente in vigore.

Passiamo in rassegna dunque le motivazioni, analizzandole in modo critico.

Lo scorso anno il perdurare della stabilità termica aveva spinto l’Assessore della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi a diramare una lettera a sindaci, Prefetture e Città Metropolitana di Milano al fine di vietare completamente lo svolgimento di fuochi nel periodo di riferimento, questo poiché secondo la nota i fuochi artificiali contribuirebbero a emettere sostanze inquinanti in atmosfera; ma i fuochi in questo caso sono parte minima del problema dato che si utilizzano solamente poche volte l’anno (e non tutta la popolazione), mentre si tengono innalzati i termostati ben oltre i limiti di legge e non si abbattono le emissioni di pm10 legate ai trasporti (anche pubblici). Questa scelta è sembrata al sottoscritto un mero palliativo per accontentare qualcuno, senza voler agire direttamente alla fonte del problema.

Come Pirotecnica Forumcommunity seguiamo da anni anche le vicende legate agli “effetti indesiderati” sugli animali. È innegabile che di fronte a uno stimolo uditivo troppo elevato si possano verificare disturbi nel comportamento animale, in questo senso negli ultimi anni la normativa CE ha ridotto sensibilmente i decibel degli articoli pirotecnici, eliminando dal mercato i petardi troppo rumorosi (cobra, rambo e similari). Se quindi gli amanti degli animali vogliono contribuire in modo concreto nella risoluzione del problema, la loro attenzione deve rivolgersi esclusivamente agli articoli illegali (di cui non si conoscono composizione, funzionamento e durata), che non rispettano determinati criteri di legge e pertanto sono dannosi per l’uomo e per gli animali. Occorre quindi distinguere i cosiddetti botti (cipolle, track ecc..), sicuramente pericolosi e proibiti, dai fuochi d’artificio acquistabili in apposite rivendite dotate di autorizzazione prefettizia. Ognuno coi propri soldi decide ovviamente cosa farci, e in questa ottica i fuochi artificiali sono un bene di consumo come qualsiasi altro (e danno da vivere oltretutto a centinaia di famiglie in tutta Italia), pertanto non accettiamo campagne discriminatorie e offensive verso chi questi articoli li utilizza per svago o per lavoro, ovviamente rispettando tutte le precauzioni necessarie.

I provvedimenti sindacali emessi negli scorsi anni, definiti giuridicamente come Ordinanze Contingibili e Urgenti, presentano sovente numerosi vizi di forma, tra cui una cattiva interpretazione dell’articolo 57 T.U.L.P.S. (che riguarda unicamente spettacoli realizzati da professionisti e presenza di pubblico, che prevedono allestimento di materiale al suolo e relativa messa in sicurezza dell’area), una errata applicazione dell’articolo 54 del T.U.E.L., ovvero che non è consentito alle ordinanze sindacali ordinarie di derogare a norme legislative vigenti (che caratterizzano in questo caso uso, detenzione degli articoli pirici), e una mancata comunicazione preventiva delle stesse presso l’ufficio del Prefetto, criterio necessario e obbligatorio per la loro predisposizione e attuazione. L’adozione delle stesse è legittima solamente se rivolta a superare gravi situazioni di pericolo, non fronteggiabili con i normali strumenti a disposizione delle Amministrazioni (tra cui normale pattugliamento delle FFOO). Molte delle ordinanze emesse sono quindi nulle, e anche se la contravvenzione venisse emessa, sarebbe impugnabile davanti al Giudice di Pace (non si tratta in ogni caso di illecito penale, ma di mera sanzione pecuniaria).

Esistono determinate categorie di articoli pirotecnici, e ciascuna possiede determinati requisiti d’acquisto in relazione del loro potenziale: i giochi pirici di categoria 1 sono acquistabili da maggiori di 16 anni, quelli di categoria 2 dai maggiori di 18 anni, quelli di categoria 3 richiedono invece porto d’armi o nulla osta e infine la categoria 4 è riservata a pirotecnici abilitati ex art.101. Va ricordato che l’uso dei fuochi delle categorie 2-3 deve avvenire a debita distanza da abitazioni, cose e persone, leggendo attentamente le istruzioni poste su ogni articolo. I fuochi vanno acquistati solamente presso esercizi commerciali autorizzati, e non da venditori improvvisati.

Come riporta la Polizia di stato:

  • I prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento. Si raccomanda di porre la massima attenzione nell’uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proietti di qualsiasi specie.
    È dall’uso di questa tipologia di oggetti che, statisticamente, sono derivati gli incidenti di maggiore gravità.
    In particolare è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.
  • I prodotti pirotecnici da divertimento presenti sul mercato si distinguono per l’appartenenza a specifiche “categorie”. Ecco quali:
    IV Categoria (ad esempio bombe aeree cilindriche e sferiche, batterie, razzi…). Prodotti per lo più professionali e comunque vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto (mai ambulanti) a persone munite di specifiche licenze di polizia (porto d’armi, nulla osta all’acquisto, titolari di abilitazione ex art. 101 reg. T.U.L.P.S.). Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenerne presso la propria abitazione un quantitativo eccedente i 25 kg in peso lordo. Lo sparo, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa.
  • V Categoria, gruppo C (ad esempio piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi…). Prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati (mai ambulanti) a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed anche in questo caso il quantitativo che si può detenere presso la propria abitazione non può eccedere i 25 kg in peso lordo. La loro accensione può avvenire nelle medesime condizioni previste per gli articoli di IV Categoria;
  • Prodotti “declassificati” o “di libera vendita” ora classificati tra gli esplodenti
    Tali prodotti, dalla data del 10 settembre 2011, sono stati “riclassificati” tra gli esplodenti e possono appartenere alla IV categoria, V categoria, gruppo C, D o E in funzione della tipologia del prodotto. Solo quelli appartenenti alla V categoria, gruppo D o E possono essere trovati in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc… Possono essere acquistati solo dai maggiori di anni 18 e per la V categoria gruppo D, qualora si superi il limite di kg 5 netti, occorre effettuare denuncia del loro possesso alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Presso la propria abitazione non possono essere detenuti quantitativi eccedenti i 25 kg in peso lordo
  • Prodotti provvisti della marcatura CE: Presso le suddette rivendite (supermercati, cartolerie, tabaccai…) è possibile acquistare articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla “Cat 1” e “Cat. 2” europea,che attualmente hanno assunto la denominazione “F1” ed “F2”. La “Cat.1” (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la “Cat. 2” (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18.

Recentemente alcuni gruppi di animalisti hanno iniziato una vera e propria “crociata” contro i fuochi professionali realizzati in occasioni e festività varie, assimilando gli articoli pirici a veri e propri strumenti di morte; tutto ciò è assolutamente inaccettabile poiché gli spettacoli pirotecnici, per poter essere autorizzati, devono sottostare a una miriade di requisiti e controlli. Purtroppo la tendenza è ormai quella di parlare solo negativamente di fuochi artificiali in genere, ciò deriva da informazioni semplicistiche diffuse da chi ignora questo vasto mondo; difatti la stragrande maggioranza di incidenti (gravi, aggiungo) avviene per l’utilizzo di articoli non conformi, oppure di articoli per cui non si possiedono i requisiti d’acquisto (materiali professionali). I rivenditori e le aziende pirotecniche hanno subito un duro colpo d’immagine e un ingente danno economico, e nonostante tutto si continua a diffamare il settore, sconsigliando l’acquisto.

Il numero di ordinanze emesse dal 2012 ad oggi è in costante (e veloce) aumento, spesso contravvenendo a tutto quanto riportato sopra, è importante quindi avere ben presente che non seguendo la procedura indicata quanto riportato nell’ordinanza non ha valore, in questo modo il Sindaco può fare bella figura con gli elettori che hanno spinto per la sua emissione, e a venditori (principalmente abusivi) di fare grandi guadagni, poiché i venditori con tutte le carte in regola, pur consci dell’illegittimità dell’ordinanza, spesso per evitare lunghi contenziosi vi si attengono. Il danno è così molteplice: si favorisce la vendita clandestina e non regolamentata senza risolvere il problema. Quello che andrebbe migliorata da parte delle amministrazioni comunali è la vigilanza sul rispetto delle norme: sanzionare chi è trovato in possesso di prodotti privi di marchi ed indicazioni, punire chi viene trovato a vendere prodotti privi di licenza o illegali, aiutando così i tanti regolari (e bravi) maestri dell’arte pirotecnica italiani. È importante tenere a mente che le normative esistono in difesa di tutti, anche di tutte le famiglie che operano nel settore, generazioni di professionisti, ligi alle regole, che fanno un mestiere anomalo da tutelare.

Invitandovi a visitare Pirotecnica Forumcommunity, l’autore resta disponibile per ulteriori chiarimenti in merito.

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