Depenalizzato lo stalking?

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Lo so, avevamo già parlato del decreto che depenalizzerebbe certi reati, ma dopo l’occupazione abusiva, la pedofilia  e il furto ora si sostiene che sia stato depenalizzato lo stalking.
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E come al solito una certa “stampa” ci sguazza!
La storia è ovviamente pura disinformazione politica, lanciata in rete per indignare gli indecisi e fare sicuri proseliti per le prossime campagne elettorali, perché è così che funziona in Italia, male!
Non è stato depenalizzato lo stalking, come non è stato depenalizzato il furto, si tratta di generalizzazioni fatte mentula canis!
Il reato di stalking è regolamentato dall’articolo 612 bis, che non compare nella lunga lista di articoli per cui si sia intervenuti, l’articolo cita così:

Art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

 

Nel decreto 67 del 28 aprile 2014 sulle depenalizzazioni l’art 612-bis non compare. E fin qui tutto bene! E no,  invece no, non va poi così bene perché in realtà lo stalking è comunque un reato complicato di cui si parla tanto e che va trattato nella giusta maniera. L’anno scorso la normativa in vigore aveva già subito delle modifiche, che potete trovare qui. Quest’anno modifiche non ne sono state apportate.
 
Mi è stato fatto notare che l’appello che gira parlerebbe di modifiche apportate il 1 dicembre…ma la storia non è proprio così (perché chi disinforma sa bene come confondere le acque). Il primo dicembre è stato discusso un programma che alla voce “depenalizzazioni” raccontava così:

NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (decreto legislativo – esame preliminare)
Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal prof. Francesco Palazzo con l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione.
L’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.

Quindi alla fine ci si rifersice sempre e comunque alla delega 67/2014 di cui sopra, che non depenalizza lo stalking.