Green pass, istruzioni per la propria difesa legale

Ve la sentite di fidarvi di un posterino trovato sui social network?

C’è un documento che ha cominciato a circolare sulle bacheche di coloro i quali ritengono che potranno fare la qualunque anche dopo che sarà entrato in vigore il Green pass obbligatorio per accedere a determinate strutture ed eventi.

Il documento circola così:

31 luglio 2021 GREEN PASS, ISTRUZIONI PER LA PROPRIA DIFESA LEGALE: 1)1 lavoratori NON hanno l’obbligo della vaccinazione 2)11 GESTORE non può conservare i dati di chi è in possesso del green pass 3) Potete dire al gestore solo questo: “10 NON HO CON ME IL” GREEN PASS” senza scendere nei particolari del vaccino 4) Il GESTORE non è tenuto a conservare dati per cui può tranquillamente dire “I MIEI CLIENTI SONO TUTTI IN REGOLA” senza scendere nei particolari 5) Le forze dell’ordine NON vi possono chiedere se avete il green pass, RIFIUTATEVI 6) NON esiste multa per i clienti 7) La sanzione per il gestore sarebbe: chiusura dopo 3 contestazioni avvenute in 3 giorni diversi, da un minimo di € 400,00 a un massimo di € 1.000,00. Solitamente viene applicata la misura minima 8) NON esiste il registro dei RICHIAMI 9) In materia di illeciti amministrativi si può mentire 10) Nel caso in cui il gestore non vi permetta di accedere al locale senza green pass. chiamate le forze dell’ordine, cosi da denunciare seduta stante l’illecito subito NON ABBIATE PAURA, NON SIETE DA SOLI! INIZIATIVA SPONTANEA CITTADINA “VIVERE O SOPRAVVIVERE,” Per ulteriori informazioni seguici alla pagina Facebook: vivere o sopravvivere sito internet: www.vivereosopravvivere.it Mandaci una mail tramite il nostro sito o telefona al numero 333-6284809

Non è che ci sia molto da dire, è evidente che chi l’ha redatto l’abbia fatto senza nemmeno provare a leggere il decreto del 17 giugno 2021 che reca le disposizioni sul Green pass. Il punto più debole è il punto 5:

Le forze dell’ordine NON vi possono chiedere se avete il green pass 

Che viene smontato in pochi secondi di lettura dell’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. Articolo che s’intitola:

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

E che riporta in maniera molto esplicita al comma 2:

Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

Quindi sì, le forze dell’ordine possono richiedere il Green pass, essendo pubblici ufficiali. Ma non solo, il Green pass possono (devono) chiedere d’esibirlo anche:

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita’ per partecipare ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche’ i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualita’ di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche’ i loro delegati.

Chi ha pubblicato quel posterino e lo fa circolare non ha fatto alcuna verifica e fa rischiare multe salate a chi, fidandosi, si comporti come descritto. Non fatevi fregare, che se poi vi multano state tranquilli che la sanzione tocca pagarla a voi, poco conta se avete sbagliato seguendo le indicazioni assurde di un posterino trovato su Facebook.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

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