La Pasqua cancellata dai giudici

PASQUACANCELLATA

Così titolava il Giornale ieri:

I giudici cancellano la Pasqua: vietate le benedizioni a scuola

Capiamoci, io sono stato dai preti, su tredici anni di scuola solo tre sono stati in un istituto pubblico, e lì di benedizioni non ne avevo viste. Certo, nella scuola cattolica ci benedivano, ci portavano a messa, a cantare, a pregare, a confessarci, tutto il pacchetto completo.

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Ma quando ho fatto le scuole pubbliche nulla, nessuna benedizione, sì c’era l’ora di religione, ma onestamente non è che fosse molto seguita.

Quindi leggendo quel titolone mi son detto, oddio, sta a vedere che la scuola pubblica aveva introdotto anche le benedizioni a scuola. Approfondisco la lettura e mi viene spiegato l’arcano. Un singolo istituto comprensivo, il numero 20, che include due scuole primarie ed una secondaria, aveva votato per concedere ai parroci delle zone interessate di fare le benedizioni pasquali in locali della scuola, fuori dall’orario scolastico. Tutto questo un anno fa. Un gruppo di insegnanti e genitori, affiancati da un’associazione laica, ha presentato ricorso una prima volta l’anno scorso, ma la dirigenza scolastica l’ha spuntata impugnando l‘Art.96 comma 4 del d.lgs n.297 del 1994.

4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Ora il TAR annulla quella prima sconfitta, dando ragione al gruppo di facenti ricorso. La benedizione pasquale a scuola non è un attività che realizza la funzione di promozione culturale, sociale e civile. Su lexitalia è possibile trovare la sentenza ben spiegata.

Ve ne riporto le parti salienti, si parte con la motivazione del ricorso:

…in quanto rito o atto di culto religioso, la benedizione pasquale cattolica non rientrerebbe né nelle varie forme di attività scolastica (artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 297/1994) né nelle iniziative “complementari” ed “integrative” previste dal d.P.R. n. 567 del 1996, sicché esulerebbe il suo svolgimento dalle competenze dell’istituzione scolastica, chiamata ad occuparsi delle sole attività suscettibili di far parte dell’offerta formativa affidata alle sue cure; ciò anche in quanto la collocazione della pratica religiosa al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di partecipazione degli alunni, pur apparentemente salvaguardando la libertà religiosa dei componenti della comunità scolastica, otterrebbe comunque l’effetto di accostare l’istituzione al cattolicesimo e di lederne di conseguenza l’imparzialità, la neutralità, la laicità e la aconfessionalità, oltre a condizionare in modo significativo soggetti deboli come gli studenti, senza tenere conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione (art. 43 d.lgs. n. 286/1998; art. 2 d.lgs. n. 216/2003) e di tutelare diritti fondamentali quali quello alla non discriminazione (artt. 2 e 3 Cost), alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e di pensiero (art. 21 Cost.).

Il TAR ci riporta anche quello che si è edotto essere l’intento:

lo scopo dell’iniziativa non era quello di reperire dei locali, quali che fossero, per svolgervi attività di culto aperta alla generalità dei praticanti cattolici, quanto piuttosto di coinvolgere nel rito della benedizione pasquale fruitori e componenti dell’istituzione scolastica, in primis naturalmente gli alunni, ma anche gli insegnanti e il personale non docente.

Lo dimostra anche una nota datata 16 marzo 2015 in cui il Dirigente scolastico evidenzia a docenti e personale amministrativo la possibilità di partecipare alla benedizione.ff786ac30341755249e679270de42bfb

Che si debba scriverne sui giornali è di per sé sbagliato. Lo si doveva forse fare un anno fa, quando una scuola pubblica ha scelto di permettere una libertà ad una confessione religiosa piuttosto che ad un’altra. Sì, perché è in quel momento che è avvenuto qualcosa di non corretto. Non oggi quando un tribunale decide di intervenire per ripristinare il concetto di laicità della scuola pubblica.

Esiste un bellissimo testo sulla laicità in Italia, ne trovate un abstract sul sito della Treccani. L’autore è il Prof. Sergio Lariccia, esperto di diritto amministrativo ed ecclesiastico. Ve ne voglio riportare una piccola parte:

Pur nella consapevolezza di quanto siano mutate nel tempo le condizioni di rispetto dei diritti costituzionali in materia religiosa, occorre ritenere che oggi l’ordinamento italiano non è un ordinamento democratico perché non è garantito il principio di laicità delle istituzioni repubblicane (un ordinamento o è laico o non è democratico); non è garantita l’uguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose davanti alla legge; non è garantita l’eguale libertà delle confessioni religiose, che subisce lesioni ogni qual volta ad una confessione religiosa sia offerta la possibilità di una esplicazione più accentuata di libertà e la libertà si trasformi dunque in “privilegio”; non sono garantite le libertà di religione e verso la religione di moltissimi italiani, credenti e non credenti, bambini e adulti, donne e uomini, alunni e insegnanti, dentro la scuola e fuori della scuola; non è garantita l’eguaglianza tra credenze religiose e credenze filosofiche e tra confessioni religiose e organizzazioni non confessionali e filosofiche.

Io comprendo il voler difendere le tradizioni religiose del nostro paese, ma questa non lo era, non ha nessuna ragione di diventarlo. Non facciamone l’ennesimo caso ricorrente. Non avevamo già abbastanza con i presepi e il Natale cancellato?

E invece anche la storiella della Pasqua cancellata sta diventando un graditissimo cavallo di battaglia per politici in cerca di voti e pseudogiornali ormai diventati fantasmi di un tempo.

maicolengel at butac.it

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