Il risarcimento ai malviventi

Avrete letto in tanti la notizia del nomade che ha ottenuto un risarcimento di sessantamila euro per esser stato colpito da un proiettile mentre fuggiva dalla polizia. Ovviamente i titoli hanno indignato tutti, e una veloce ricerca su Google porta davvero infiniti risultati, inclusa l’indignazione del nostro ministro dell’Interno (anche perché il risarcimento viene proprio dalle casse del ministero).

La notizia non è una bufala, e non è nemmeno una novità. Purtroppo cercando sul web si trovano solo gli articoli degli ultimi giorni, tutti molto indignati, ma al tempo stesso molto poco approfonditi.

Quanto segue non è una sbufalata, non è nemmeno un vero articolo, ma solo un tentativo, probabilmente infruttuoso, di far ragionare qualcuno di questi indignati.

L’unico articolo benfatto che ho trovato sulla vicenda è quello de La Stampa, proprio di Torino, che a dicembre 2017 riportava, in un articolo meno indignato e più giornalistico, i fatti.

Queste le parole del viceprocuratore Ester Kappelmayr:

L’agente ha sparato con negligenza, avrebbe dovuto valutare meglio la situazione. Aveva un dovere di diligenza, vista l’anzianità di servizio. Doveva sapere che non c’erano le condizioni per utilizzare l’arma, nessuno era in pericolo.

La Stampa ci spiega:

Il difensore di Sulejmanovic ha consegnato al giudice Meroni la richiesta di risarcimento: 176 mila per il danno morale e 800 mila per il danno biologico, calcolato in base alle tabelle del tribunale di Milano (aggiornate al 2014), considerato il 65 per cento di invalidità permanente, che costringe il giovane ad andare in giro con le stampelle.

Quanto richiesto, come si è letto sui giornali in questi giorni, si è ridotto a “soli” sessantamila euro. ma come avete potuto vedere la richiesta iniziale partiva da una lettura di tabelle sui risarcimenti danni. Non qualcosa di campato per aria. Queste tabelle, per intenderci. Oggi un 26enne che abbia un’invalidità del 65% (o 60% a seconda delle testate che lo riportano, non è chiaro) ha diritto a un risarcimento per danno biologico di 632.984 euro. Non spiccioli.

La legge è abbastanza chiara anche sulle circostanze in cui si può usare un’arma da fuoco senza incorrere in possibili guai con la giustizia. Abbiamo l’articolo 52 del codice penale valido per chiunque detenga legittimamente un’arma, forze dell’ordine incluse. Che dice tra le altre cose che:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

A cui si aggiunge l’art.53 che si applica invece specificatamente ai pubblici ufficiali e che spiega:

Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

Quindi abbiamo un soggetto, che pur colpevole (e condannato per la sua colpevolezza, furto d’auto) ottiene un risarcimento a causa di lesioni che non sarebbero avvenute se l’autorità avesse seguito il codice penale. Un legale a cui ho chiesto consulenza mi ha spiegato che l’auto che scappa, se non sta mettendo in pericolo altre persone o non sta sparando contro la polizia, non rientra nei casi in cui si può fare fuoco. Nemmeno alle ruote, specie visto che le condizioni di visibilità non erano ottimali causa oscurità notturna.

Lo so, ci sarà sempre quello che verrà ad attaccarci, dicendo che sto difendendo il rom. Non ho capito se sia stato in galera, ma secondo il codice se la meritava, la condanna era di 11 mesi, ma già due anni dopo era stato beccato di nuovo alla guida di un’auto rubata. Da recidivo vorrei sperare la condanna successiva sia stata ben più pesante (peccato che le carceri siano piene e il furto d’auto non credo sia un crimine perseguito con severità). Ma che io consideri il soggetto un cattivo soggetto ai fini legislativi non è importante.

Spero davvero che ci sia una minima parte di voi che comprenda che siamo di fronte alla sentenza di un tribunale. Che ha analizzato i fatti, ha ascoltato difesa e accusa e ha valutato che secondo gli articoli vigenti quella fosse la giusta sentenza da applicare. Io non sono nessuno per giudicare, e sappiamo che le leggi possono essere interpretate e possono esserci anche soggetti senza le giuste competenze. Ma continuo a sostenere che la legge è fatta per essere rispettata, se è malfatta va cambiata, considerando le vie in cui sia possibile farlo. Indignare senza spiegare le norme e le motivazioni che hanno portato a quella sentenza è comunque disinformare.

Non capirlo purtroppo è non avere spirito critico. O essere in malafede e quindi parte del problema.

maicolengel at butac punto it
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