il ritorno dei pomodori assassini

pomodorikiller

Il servizio de Le Iene ha sollevato un bel polverone. Ma come si dice in questi casi tanto fumo e niente arrosto.

In particolare vediamo di approfondire due punti: le tariffe doganali e la tutela del made in italy.

Per quanto riguarda la tutela del “made in Italy” esistono leggi ben precise a riguardo.

Il decreto legislativo 25/09/2009 n° 135 convertito nella Legge 166 del 20/11/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.”

Art. 16.
Made in Italy e prodotti interamente italiani

Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.[…]

Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».Dopo il comma 49 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

“49-bis– Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. […]

Ed ecco il testo dell’art. 4 comma 49 della Legge 350/2003:

L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».

Tutto chiaro? Ovviamente no. Per fortuna la tanto vituperata da Le Iene, Agenzia delle Dogane si è prodigata in una bellissima circolare esplicativa:

Protocollo: 155971 R.U. Rif.: 33281 R.I. del 12/11/2009
Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 124898 del 9/11/2009 sull’art.4 comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall’art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135. Diramazione e ulteriori istruzioni.[…]

Full made in Italy

Si fa riferimento al testo dell’art. 16 sul made in Italy e prodotti interamente italiani, commi da 1 a 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che circostanziano una fattispecie di made in Italy in cui il prodotto sia accompagnato da un’indicazione di vendita idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione che esso sia «realizzato interamente in Italia». Per chiarire la portata applicativa della norma, con particolare riferimento a tale tipologia rafforzata di made in Italy, si precisa innanzitutto che il titolo dell’art. 16 presuppone l’esistenza delle due fattispecie: quella del made in Italy semplice che qualifica le merci di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine; l’altra riguardante un full made in Italy, attribuibile a merci interamente ottenute sul territorio italiano a seguito delle fasi di lavorazione tassativamente prescritte dal comma 1. Esempi della prima categoria sono le merci indicate nelle ex voci degli allegati 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 […]. Tali prodotti possono recare la semplice dicitura made in Italy perché la norma comunitaria prescrive una o alcune delle operazioni di lavorazione o trasformazione di cui ai citati allegati, al fine del conferimento dell’origine italiana (rispettivamente non preferenziale e preferenziale), ma ovviamente non fa l’elencazione tassativa delle fasi di cui all’art. 16. Esempi della seconda categoria sono le merci le cui quattro fasi di lavorazione, corrispondendo alle condizioni prescritte dall’art. 16, comma 1 ed essendo compiute esclusivamente sul territorio italiano, sono idonee ad attribuire il full made in Italy.

Materiali non originari di varia provenienza

Nel caso in cui un prodotto fabbricato in Italia contenga elementi di varia provenienza e origine, ove l’incidenza in termini di rapporti percentuali di materiale originario, di valore aggiunto, di lavorazione, trasformazione o processo produttivo attribuibili all’Italia sia idonea a conferire l’origine italiana (made in Italy) perché superiore ai rispettivi rapporti relativi alle componenti estere, si applica la comune normativa europea sull’origine di cui ai citati allegati 10 e 11 (origine non preferenziale) e 15 (origine preferenziale) del Regolamento (CEE) n. 2454/93. Va da sé che anche in questa ipotesi di utilizzo di materiali non originari di varia provenienza il prodotto finito sarà considerato «realizzato interamente in Italia» se abbia l’origine italiana ai sensi delle citate regole di lista e se il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Indicazione dell’origine dei prodotti esportati

La norma dell’art. 16 a tutela del made in Italy e prodotti interamente italiani si applica anche quando i beni realizzati interamente in Italia sono destinati a un paese extracomunitario. Finalità della norma in questione è, ancora una volta, quella di contribuire a tutelare il made in Italy impedendo la commercializzazione di prodotti in cui scritte, segni o figure inducano la fallace convinzione che un prodotto indicato come «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» sia stato manifatturato in Italia mentre lo stesso è stato realizzato in un paese terzo. Tale esigenza prescinde dalla circostanza che il consumatore finale sia un cittadino italiano o straniero. […] Per quanto riguarda il full made in Italy, il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 124898 ha chiarito che ai prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano sono riservate l’indicazione «realizzato interamente in Italia», oppure «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» e similari, come prescritto dall’art. 16, ai commi da 1 a 4.

Indicazione dell’origine sulla confezione

Il comma 3 dell’art. 16 prescrive che, ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita si intende la sua utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione della stessa non solo sul prodotto ma anche sulla «confezione di vendita». Sia il prodotto che la confezione di vendita potranno perciò riportare un’indicazione di vendita quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» a condizione che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento del prodotto siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

È più chiaro adesso? Posso dire made in Italy anche se non è tutto italiano ma non posso dire 100% made in Italy.

Infatti lo avrete notato anche voi che ultimamente molti prodotti, non solo del comparto agroalimentare riportano questa dicitura “100% made in Italy”.

Questa norma, che probabilmente qualche “movimentalista-nazionalista-patriottico” vede come assolutamente negativa serve a tutelare sia i prodotti 100% made in Italy, sia quelli fabbricati in Italia, da manodopera italiana, con buona parte delle materie prime italiane, dal design italiano ma che per ovvi motivi si avvalgono di alcune materie prime provenienti dall’estero (UE ed extra UE). Questi ultimi prodotti non possono dichiarare che sono “interamente made in Italy”.

Passiamo al secondo punto: le tariffe doganali e le importazioni dalla Cina. Tutto ciò che entra in Italia e più in generale in UE è accompagnato, a seconda del tipo di merce importata, da tutta una serie di documenti inviata dall’esportatore prima ancora che la merce arrivi alla frontiera allo spedizioniere (colui che si occupa di tutte le pratiche doganali e sanitarie all’ingresso della merce, gestisce i container ecc ecc). Tra questi documenti troviamo: certificati sanitari (soprattutto se si tratta di prodotti di origine animale), packing list, che poi è il nostro DDT (documento di trasporto), fattura accompagnatoria, eventuali etichette.

Alla frontiera la merce deve superare un tot di controlli, non solo documentali. Ci sono i veterinari del P.I.F. (punto inter-frontaliero) e le dogane. I veterinari si occupano di verificare l’idoneità dal punto di vista chimico-microbiologico delle merci destinate al comparto alimentare e mangimistico. Le autorità doganali si occupano di verificare che le merci abbiano pagato il dazio corretto (per i prodotti alimentari tale verifica viene effettuata sia mediante controllo delle etichette sia mediante analisi chimiche).

Le categorie si trovano sull’ “indice taric” , mentre le tariffe sono sul “Reg. UE 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.

Infine ecco un sito dove potete trovare le importazioni e le esportazioni di “frutta e ortaggi lavorati e conservati” che comprendono anche i pomodori e il concentrato.

Come vedete fino al 2014 il trend è stato decrescente, segnando un minimo proprio nel 2014 e una ripresa durante i primi 6 mesi del 2015. Questo minimo storico  è ascrivibile anche a una norma che non tutti conoscono:

“REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1213/2012 DELLA COMMISSIONE  del 17 dicembre 2012 che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzato”

Questa norma prevede che dal 1 gennaio 2014 al 31/12/2016 tutte (o quasi) le preferenze tariffarie previste da un precedente regolamento siano sospese. Quindi molti prodotti di molti paesi (tra cui gli ortaggi e le preparazioni alimentari provenienti dalla Cina) non hanno più nessuna agevolazione e pagano il dazio completo. In questo modo, a mio avviso si “scoraggia” l’import a favore del prodotto comunitario.

Infine vi lascio con il link a un sito che si occupa quasi esclusivamente di conserve di pomomdoro:

http://www.anicav.it/news/2015/9/29/425

Adesso vado a mangiare. Un bel piatto di spaghetti al pomodoro!!!

Thunderstruck at butac punto it