La legittima difesa

LEGITTIMA DIFESA

Sono molto felice quando vedo persone intelligenti porsi delle domande prima di condividere in maniera selvaggia, soprattutto quando hanno ragione di dubitare. Mi è stato segnalato questo articolo, non recentissimo, ma che, come spesso capita, ci farà fare un bel viaggio nel tempo!
legittima difesa
 

Legittima difesa, è legge La Camera ha approvato la nuova normativa. Ora chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si senta aggredito o minacciato, o creda minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo. La sua reazione sarà sempre ritenuta proporzionata. La critica dell’Unione: “Un principio da Far West”

Il blog terremotiealtro è il classico sito di controinformazione, cioè quello che pubblica tutto quello che è ggentista e “contro il potere”. Come ben saprete l’informazione alternativa ha una passione per il riciclo delle news, ma in questo caso forse si è un po’ esagerato. Prima vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta

Con 244 sì e 175 no l’aula della Camera ha definitivamente approvato la legge sulla legittima difesa.In base al testo approvato sarà possibile ricorrere alle armi per difendere la propria incolumità o i propri beni nella propria casa.L’Unione ha votato compatta contro il provvedimento, fortemente voluto dalla Lega.Secondo la nuova legge, in sintesi, chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si sente aggredito o minacciato, o crede minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo, perché la sua reazione sarà sempre considerata “proporzionata”.

Litigate spesso col vicino? Invitatelo nel vostro giardino e se vi sentite minacciati potrete farlo fuori con la vostra pistola, mi raccomando che sia registrata, senza alcun problema in quanto la vostra reazione sarà considerata sempre proporzionata. Un po’ strano vero? Se vi leggete tutto l’articolo però non si può non rimanere sorpresi dei partiti nominati: Lega a parte, si parla di DS, Udc e Verdi. Quando è stata l’ultima volta che li avete sentiti nominare? Un po’ di tempo vero? Questo perché la notizia è giusto un po’ datata
difesa
 
La notizia è di 9 anni fa, N-O-V-E anni. Cercando bene il testo riproposto da terremotiealtro è copiato da Panorama ed è stato scopiazzato su tantissimi blog. Ovviamente la modifica non prevede che chi venga aggredito possa “reagire come crede”. Scherziamo vero? Quanto è irresponsabile pubblicare notizie pericolose del genere? L’articolo 52 lo potete trovare qui

Art. 52 Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614 (violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Benissimo, “sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa” e andiamo a leggere gli articoli successivi sempre legati a questo argomento (grassetto mio)

Art. 54 Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.[…]

Ocio, “sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo”

Art. 55 Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Una analisi completa della norma la potete trovare qui o qui – vi ricordo che basta usare Google – e giusto per essere più chiari

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall’insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un’aggressione ingiusta) e da una reazione difensiva: l’aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.
Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell’immediata prossimità dell’offesa ovvero della contestualità dell’immediata successione della difesa.
L’offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un’omissione contraria alle regole del diritto; la reazione difensiva si configura quale necessaria quando la difesa si risolve nell’unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell’aggredito; proporzionata è la difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.

In parole poverissime, quello che è cambiato nel 2006 è che si possa ricorrere legittimamente alle armi da fuoco anche se non minacciati con armi da fuoco: se un ladro o un aggressore minaccia la mia incolumità o quella di qualcun altro, in casa o in una attività commerciale, o vuole derubarmi, potrò rispondere con armi da fuoco sempre che questa risposta sia proporzionale alla reale minaccia e cronologicamente congrua e che non ci siano altre soluzioni meno dannose.
Chi riporta la notizia in questo modo

Ora chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si senta aggredito o minacciato, o creda minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo. La sua reazione sarà sempre ritenuta proporzionata

è un criminale che mente sapendo di mentire: il codice penale è consultabile da chiunque. Si può essere d’accordo o meno con la modifica, ma questa è istigazione a commettere reato. Chissà se c’è del materiale per applicare l’articolo 57 e 57bis…
Povera Italia.
Ricordatevi di amare col cuore, ma per tutto il resto di usare la testa.
neilperri @ butac.it
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