Le nuove norme sul copyright, spiegate al meglio

Aribuongiorno, esimi lettori. Dopo tanto tempo dal mio primo articolo in questo meraviglioso tempio del sapere, torniamo a parlare del magico mondo della tecnologia. L’argomento più dibattuto al momento è quello del diritto d’autore (detto copyright), coinvolto dalla direttiva europea appena approvata dall’Europarlamento. Questa direttiva è stata criticata da tante persone, tanto che una recente petizione a riguardo ha recentemente superato le 5 milioni di firme.
Le principali critiche sono verso gli ex artt. 11 e 13 (ora risp. 15 e 17), narrati spesso come “link tax” “upload filter”. Dopo tutti i vari passaggi previsti dalla prassi legislativa europea, la direttiva è cambiata moltissimo, fortunatamente in meglio e diventando più specifica e giusta.
Se desiderate una versione più “easy” dell’articolo, ho appena realizzato un video a riguardo, più breve e leggero.

Se invece volete i riferimenti normativi su cui mi baso, godetevi questo papiro. Analizzerò gli articoli della direttiva sfruttando i “considerando” (d’ora in poi “cons.”) per cercare di interpretare la norma secondo la ratio legis.
 
Ah, prima di tutto…

DISCLAIMER:

queste sono le mie analisi e valutazioni in quanto NON esperto in diritto ma da (sebbene piccolo) youtuber, che ormai sa abbastanza bene come girano le cose su quella piattaforma e che può quindi immaginare gli effetti di questa nuova normativa. Ove possibile, riassumerò e semplificherò i concetti. Tutti i riferimenti, salvo diverse indicazioni, sono dell’ultima versione della direttiva, disponibile qui https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031. Spero di aver fatto considerazioni corrette e di non aver buttato un pomeriggio 🙂
ARTICOLO 15
Questa normativa ha sostanzialmente lo scopo di tutelare ulteriormente i detentori dei diritti contro gli usi impropri o non normati; in questo articolo ci si focalizza sugli editori e sulla conseguente condivisione degli introiti con gli autori materiali delle opere (ossia i giornalisti).
L’art. 15, “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online”, recita al comma 1, primo paragrafo:
Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.
Sostanzialmente, quindi, gli editori hanno il diritto di autorizzare o meno la “riproduzione diretta, indiretta, temporanea o permanente” e la “comunicazione al pubblico […] compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente” (risp., artt. 2 e 3 direttiva 2001/29/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0029) delle loro opere di carattere giornalistico.
L’articolo prevede delle eccezioni: non può essere limitato l’uso delle pubblicazioni che sia privato o non commerciale da parte di singoli utilizzatori (co. 1, par. 2) né l’uso in generale di collegamenti ipertestuali o “di singole parole o di estratti molto brevi” (co. 1, par. 3, 4).
Sebbene la definizione di “estratti molto brevi” sia fin troppo ambigua, capiamo che il privato e gli “snippet” (i “riassunti” che compaiono quando incolliamo un link in alcune app) non necessitano di licenza. Come diceva il co. 1, par. 1, la norma riguarda i “prestatori di servizi della società dell’informazione”. E che vuol dire? L’art. 2 co. 1, par. 5 si rifà alla direttiva 2015/1535/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1535&from=it), che all’art. 1 co. 1, lett. b) definisce il servizio come “qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.”.
E i blog? 
Ho provato a raccapezzarmi un po’ nel confusione di questa direttiva (a tratti molto poco chiara).
La tutela di cui all’art. 15 non coinvolge, secondo il cons. 56, “le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici”, nonché i “siti web, come i blog, che forniscono informazioni nell’ambito di un’attività che non viene svolta sull’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, come ad esempio un editore di testate giornalistiche”, quindi, sostanzialmente, immagino interessi solo o prevalentemente le testate registrate. È interessante notare come questi blog vengano identificati come NON sotto iniziativa, responsabilità e controllo di un “prestatore di servizi”, proprio quell’entità coinvolta dall’art. 15. Di conseguenza, se la mia interpretazione è corretta, i blog (come ad esempio Butac) non dovrebbero essere coinvolti dalla norma, e quindi non dovrebbero ottenere le autorizzazioni dagli editori. (nd maicolengel: se però per caso BUTAC volesse crescere e passare dallo status di blog a quello di testata arriverebbero i problemi).
Tuttavia esiste una ulteriore eccezione suggerita dal cons. 57: vi dovrebbero essere le eccezioni per le citazioni “a fini di critica o di rassegna, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d)” della direttiva 2001/29/CE, che prevede appunto la limitazione dei diritti degli autori “quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempre ché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico”. Tradotto: se per scopo di critica o rassegna cito un articolo “in chiaro” e la sua fonte, nessun problema. Per esclusione, se invece cito un articolo disponibile solo a pagamento, sto causando un potenziale danno economico, e quindi dovrei pagare una licenza all’editore (se acconsente).
Tutto questo rende questo articolo, come vari dicono, sostanzialmente inutile, in quanto le (giuste) eccezioni escludono praticamente quasi tutte le possibili fattispecie.
Well done, Europa. (Beh, almeno non ci limita)
ARTICOLO 17
Il fulcro delle polemiche riguarda l’art. 17, che coinvolge i “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”. Analizziamo questo lungo e caotico (e parzialmente folle, per come è scritto) articolo.
Il prestatore di servizi, secondo l’art. 2 co. 1, par 6, è “un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro”. Proseguendo nella lettura, vengono esclusi dalla definizione le enciclopedie online senza scopo di lucro (quindi Wikipedia è salva), piattaforme per software open source, i servizi cloud, ecc. Questo non vuol dire che i contenuti cui si reclama il copyright non vadano rimossi (su segnalazione) da queste entità, ma che esse vengono esentate dai doveri che presenterò in seguito.
Il paragrafo 1 stabilisce che quando un “prestatore” permette ai suoi utenti di accedere ad un contenuto caricato da un utente, egli effettua un atto di messa a disposizione del pubblico di tale contenuto. Di conseguenza, quando i diritti sul suddetto contenuto sono detenuti da un soggetto diverso dall’utente che ha caricato il contenuto, il “prestatore” dovrà ottenere l’autorizzazione dal detentore dei diritti (e questo strambo punto lo riprendiamo più avanti).
Il paragrafo 2 prevede, in parole molto povere (come odio il legalese), che le autorizzazioni debbano includere, in pratica, tutte le forme di “messa a disposizione” da parte degli utenti, a patto che essi agiscano su base non commerciale o che la attività non generi ricavi significativi.
Il paragrafo 3 chiarisce che i “prestatori” di servizi rispondenti alla definizione di cui sopra non godono della limitazione di responsabilità riconosciuta ai prestatori di servizi di archiviazione online (art. 14, par. 1 direttiva 2000/31/CE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32000L0031).
Il paragrafo 4 stabilisce che il “prestatore” è responsabile per gli atti non autorizzati compiuti dagli utenti (definiti nel comma 1) qualora l’autorizzazione non venga concessa dal detentore dei diritti, a meno che non dimostri che abbia:
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e
b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,
c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).
Il paragrafo 5 delinea gli elementi che concorrono alla valutazione del comportamento del “prestatore” in ottemperanza del paragrafo precedente. Questa valutazione va fatta in luce del principio di proporzionalità, espresso tramite la considerazione de:

a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e

b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.
Se consideriamo unitamente i parr. 4 e 5, possiamo dedurre che gli sforzi massimi di cui al par. 4 lett. b) non siano parametri uguali per tutti, ma vadano valutati caso per caso, anche in base al tipo di contenuto; questo permette, in caso di giudizio, di non penalizzare le imprese con minori possibilità rispetto alle grandi società. Il cons. 66, infatti, suggerisce che talvolta possa essere ritenuto adatto anche un metodo basato esclusivamente sulla segnalazione caso per caso.
Mi rimane personalmente il dubbio riguardo alla lettera a), sempre del par. 4: l’autorizzazione deve essere richiesta prima che il contenuto venga reso disponibile? O solo dopo che il “prestatore” ha ricevuto le informazioni dai detentori dei diritti? Nel secondo caso avrebbe senso, nel primo assolutamente no. La piattaforma non può star dietro ad ogni contenuto e scandagliarlo preventivamente per qualsiasi contenuto possibile e quindi chiedere un’autorizzazione. Sarebbe davvero assurdo (e ahimè non ci sono spiegazioni nei cons.).
Va tuttavia considerato che la direttiva regola anche, all’art 12, le licenze con effetto esteso concesse da organi di gestione collettiva, che potrebbero in un certo modo e in certi casi ovviare al problema.
Ma continuiamo… Il paragrafo 6 prevede eccezioni per le start-up: i “prestatori” i cui servizi sono disponibili al pubblico da dentro di 3 anni E hanno un fatturato annuo inferiore a 10 mln € non dovranno avere sistemi automatici per rimuovere i contenuti violanti il copyright (sono quindi esentate dal par. 4 lett. b). Tuttavia, qualora la media mensile di visitatori unici mensili superi i 10 milioni, essi dovranno far tutto il possibile per impedire il caricamento di opere la cui presenza sia già stata segnalata.
FONDAMENTALE è il paragrafo 7. Esso (nonostante un palese errore sintattico) impone agli Stati di prendere provvedimenti affinché vengano tutelati gli usi di opere protette a scopo di:
a) citazione, critica, rassegna;
b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
Questi due usi (oltre all’uso didattico, regolato, tuttavia, separatamente in questa direttiva) costituiscono il cosiddetto “fair use” (termine derivato dal diritto statunitense). Esso era già tutelato a livello europeo dal’art 5, par. 3 direttiva 2001/29/CE, che stabiliva appunto le varie eccezioni e limitazioni dei diritti degli autori; tuttavia l’implementazione della tutela era su base volontaria di ogni stato. L’art. 9 co. 1, d.Lgs 68/2003, che attuava le disposizioni della direttiva 2001/29/CE, modificava infatti così l’art. 70 della legge 633/1941, ossia quella che norma il diritto d’autore:

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali.

Questo paragrafo sostanzialmente impone agli stati di tutelare questi due usi, il che in Italia dovrebbe portare ad un adeguamento della legge per tutelare la caricatura la parodia e il pastiche, precedentemente non incluse, il che è un grande passo avanti.
Il timore di molti è che una procedura automatizzata (che in effetti è un “upload filter”) tenda a violare questa tutela e a rimuovere e impedire il caricamento dei contenuti in automatico senza valutare la presenza di eccezioni o limitazioni applicabili per evitare problemi con i detentori di diritti (e per fare più in fretta). Ahimè chi sta su YouTube da un po’ ha sentito probabilmente storie di abusi dello strumento della “segnalazione per copyright”, talvolta usata da alcuni non per una reale violazione ma per “eliminare” un video scomodo. Siccome le grandi piattaforme non hanno voglia di fare battaglie legali contro importanti brand per difendere i diritti di un suo utente, spesso e volentieri chi ha creato il video, anche se ha usato le opere protette in modi tutelati dalla legge italiana ed europea, rimane fregato e danneggiato. Una normativa che carica di ulteriore responsabilità le piattaforme rischia di peggiorare la situazione, dando molto potere ai detentori del diritto d’autore che potrebbero fare un po’ il bello e il cattivo tempo data la loro posizione di favore (il creator non ha in genere i mezzi economici per ricorrere contro la piattaforma o contro il detentore del diritto d’autore).
Per ovviare a questo problema il paragrafo 9 impone, indirettamente, ai “prestatori” di istituire meccanismi di reclamo rapidi ed efficaci e soggetti al controllo umano, nonché obbliga gli Stati a mettere a disposizione degli utenti i mezzi giudiziari per far valere le proprie ragioni nell’ambito di una limitazione o di un’eccezione del diritto d’autore (di cui al par. 7). Provvedimento indubbiamente positivo; tuttavia il mio timore è che i tempi, le procedure e i costi dei ricorsi siano tali che gli utenti rinuncino a far valere i loro diritti. I reclami, soprattutto nel primo periodo, saranno probabilmente molti, e la nostra macchina giudiziaria ha già i suoi problemi; non essendoci palesemente le risorse per potenziare il settore, il rischio è che il servizio non sia user friendly e che quindi i “prestatori” ne approfittino.
In ogni caso, il paragrafo 10 prevede dialoghi tra la Commissione Europea, gli Stati, i “prestatori” e i titolari dei diritti per emettere orientamenti sulle prassi da attuare, in particolare per quanto concerne l’applicazione del paragrafo 4 e il raggiungimento di un equilibrio tra i diritti dei detentori e i diritti fondamentali degli utenti, tutelati dalle eccezioni. Ci si augura che si raggiunga un accordo che possa soddisfare tutti, utenti in primis.
Se nel frattempo non mi avete odiato per questo enorme articolo, beh, ecco le mie conclusioni: la direttiva (per la parte che ho qui analizzato, il resto ammetto di non aver avuto interesse nel capirlo) è abbastanza buona, ma vi sono rischi per la libertà degli utenti, rischi riconosciuti, tra le righe, dalla stessa direttiva. Tutto dipenderà da come questa norma sarà applicata nei vari paesi e dalle intese che si spera si raggiungano tra titolari di diritti e “prestatori”, di cui all’art. 17 par. 10.
Non mi sembra ci sia altro da dire
Grazie, Patrick Jachini
Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su Paypal! Può bastare anche il costo di un caffè!