L’obbligo vaccinale cancellato?


AGGIORNAMENTO:
Riceviamo e gentilmente pubblichiamo:

In merito al Vs articolo
http://www.butac.it/obbligo-vaccinale-cancellato/ (si, insomma quello che state leggendo ora nd maicolengel)
quale diritto di replica e di tutela della mia immagine
chiedo che all’inizio dello stesso venga riportato la seguente frase
Palmerini ha chiesto venga data visibilità alla confutazione del nostro articolo pubblicata nel suo sito
con link alla pagina
http://www.palmerini.net/blog/la-bufala-su-di-me-che-si-propaga-dal-sito-antibufale-fake-antifake-news/
Mi riservo, qualora non verrò soddisfatto, ogni iniziativa ulteriore di tutela della mia immagine.

Ci terrei a sottolineare l’eleganza del signor Palmerini nell’esporre il suo diritto di replica, accompagnandolo col logo di BUTAC così modificato:

BUTACACCA

Non credo necessiti commenti, ma so di aver fatto un regalo a qualcuno 😀 …


Sul blog di Loris Palmerini da qualche giorno è apparso un articolo che titola così:

 ABBIAMO VINTO, L’OBBLIGO VACCINALE VERRA’ CANCELLATO!

Questo il titolone che da tanti viene condiviso a priori sui social network, titolone che in realtà alle spalle ha davvero poco di vittorioso su cui festeggiare. Nel lungo editoriale solo una parte è rilevante, ve la riporto:

Perché dico che abbiamo già vinto?

Perché già da qualche settimana si sono viste le prime crepe nel sistema informativo prima omertoso e granitico. Hanno hanno tentato di tappare le crepe e gli strappi con una campagna di falsità, abbiamo visto medici presunti scienziati che si sono affannati a dichiarare sicure sostanze pericolose per la salute e non di rado mortali. Si sono palesati come spacciatori dietro compenso.

Ma ormai il muro è già destinato a crollare, la breccia è fatta, e abbatteremo tutto il muro se saremo uniti.

Infatti l’Ordine dei medici-chirughi e degli odontoiatri di Roma (OMCEO) ha mandato una circolare dove ha evidenziato il problema dei due pilastri, mostrando che è insormontabile e l’obbligo non si applica.

Sostanzialmente l’ordine afferma che esistendo un diritto di ciascuno ad essere informato, anche dei rischi, nel momento in cui il medico non svolge questo suo dovere si rende responsabile individualmente di comportamento illecito, sia sul piano medico, che per la responsabilità individuale.

…Ecco che al colloquio con la ASL si può ora dire “io non vaccino” e la ASL non può multarci, perché la legge Lorenzin è incostituzionale e nessuno può essere multato per aver esercitato un diritto.

Il medico che non ci dice i rischi va incontro a denuncia all’ordine. Basta registrare il colloquio e denunciare all’ordine, tanto più che abbiamo la certezza della esistenza di un sistema di compensi ai medici che raggiungono alti livelli di copertura vaccinale. TANGENTI CONTRO LA SALUTE

Palmerini è bravo e linka la circolare a cui fa riferimento, peccato che la interpreti a modo suo. Vediamo cosa ci dice l’Ordine dei medici di Roma, anche qui non vi riporto tutta la circolare, solo le premesse e le conclusioni:

La nuova normativa che a partire da quest’anno prevede l’allargamento delle vaccinazioni obbligatorie sta creando un sovraffollamento nei centri vaccinali delle AASSLL, con il personale messo sotto pressione, non solo da un carico di lavoro decuplicato ma anche dalle ansie e dalle resistenze di molti cittadini preoccupati a causa, soprattutto, della divulgazione attraverso media e social network di informazioni scientificamente non corrette. In tale quadro, una Dirigente Medico, responsabile di uno dei centri vaccinali territoriali di una ASL della Capitale, ha posto – anche a nome di altri colleghi – un importante quesito all’OMCeO di Roma cui e’ iscritta. Come si deve comportare il medico qualora i genitori o chi ha la potesta’ genitoriale di un minore si rifiutino di firmare il consenso informato, adducendo come motivazione che essendo obbligati per legge non intendono esprimere il proprio consenso?

(…)

Un atto sanitario posto in essere in assenza di consenso puo’ integrare un illecito civile, penale e deontologico.

Su un piano diverso opera invece l’obbligatorieta’ del vaccino: il D.L. 73/2017 prevede che il genitore che non adempia venga dapprima indirizzato alla ASL competente e poi, in caso di perdurante diniego, condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria. In altre parole, nel caso in cui immotivatamente il genitore si rifiuti di sottoporre il proprio figlio a vaccinazione (non portandolo al centro vaccinale o non prestando il proprio consenso, ipotesi queste assimilabili al quesito posto), all’ordinamento non prevede di imporre coattivamente la vaccinazione, bensi’ di sanzionare il comportamento a livello amministrativo.

In sostanza, l’obbligatorieta’ della vaccinazione non appare come alcuna deroga al principio per cui il medico debba raccoglierne il consenso prima di procedere alla vaccinazione, dopo aver escluso che possano esservi circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato. Nessuna vaccinazione, pertanto, senza il consenso dei genitori.

Voi che leggete BUTAC abitualmente notate qualcosa di differente da quello che si è sempre capito del decreto Lorenzin? Che senso avrebbero le sanzioni, se non quello di punire chi non ha vaccinato? Da nessuna parte nel decreto si sostiene che il genitore non debba essere informato, anzi, basta leggerlo per trovare all’articolo 1 comma 4:

((In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale  di  cui al  presente  articolo,  i  genitori  esercenti la   responsabilita’ genitoriale,  i  tutori  o  i  soggetti  affidatari  sono   convocati dall’azienda sanitaria locale  territorialmente  competente  per  un colloquio  al  fine   di   fornire   ulteriori   informazioni   sulle vaccinazioni  e  di  sollecitarne  l’effettuazione.))  ((In  caso  di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1  e  1-bis,ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai tutori o  ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a  euro cinquecento)). Non incorrono  nella  sanzione  ((di  cui  al  secondo periodo)) del presente comma i genitori esercenti la  responsabilita’ genitoriale ((, i tutori e i soggetti affidatari)) che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,   provvedano,   nel termine   indicato   nell’atto   di contestazione, a far somministrare al minore  il  vaccino  ovvero  la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione obbligatoria  avvenga  nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in relazione all’eta’.   Per   l’accertamento,   la   contestazione   e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni  I  e  II, della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni. ((All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione  di  cui  al periodo precedente provvedono gli  organi  competenti  in  base  alla normativa delle regioni o delle province autonome)).


Tutto l’articolo 2 è dedicato solo e unicamente alle iniziative comunicative e d’informazione alla cittadinanza:

  1. A decorrere dal 1° luglio  2017,  il  Ministero  della  salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza  delle  disposizioni  di  cui  al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.  150  ((,  e per promuovere un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione  vaccinale, nonche’  per diffondere nella popolazione  e  tra  gli  esercenti  le  professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  da  svolgersi anche   con   la collaborazione dei medici  di  medicina  generale,  dei  pediatri  di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le  rispettive  rappresentanze  ordinistiche  e  le associazioni  di categoria)).

Il consenso informato non viene mai nominato ma è dal 2001, ovvero da quando abbiamo ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, che nel nostro ordinamento giuridico al capitolo 5 si dice:

Articolo 5 – Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. 

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Nulla di quanto ci racconta Palmerini è una novità, ma per come lo racconta dà l’idea al suo lettore di trovarsi di fronte a novità che interessino il decreto, rendendo così il titolone strillato appunto una promessa di “vittoria” certa. Quando le cose non stanno esattamente così.

Giocare con le parole fino a far esprimere loro quello che vogliamo è un ottimo sistema per modificare alle persone la percezione di ciò che le circonda. I dati parlano chiaro, anche in Veneto si parla di centinaia di radicalizzati per la libertà di scelta, non migliaia, la stragrande maggioranza delle famiglie ha seguito gli inviti dei Ministeri a vaccinare i proprio figli, ma chi fa parte di quelle centinaia, per merito di articoli come quelli di Palmerini, si convince di esser parte di una legione sterminata di sostenitori della “libertà di scelta”. Per fortuna il panorama è cambiato da prima dell’estate a oggi, chi ha scelto d’informarsi per davvero e ha abbracciato il decreto ha vinto in maniera schiacciante rispetto alle urla dei genitori contrari alle vaccinazioni. I novax, o freevax che dir si voglia tanto il succo è lo stesso, sono un numero esiguo rispetto alla percentuale dei genitori che ha deciso di informarsi davvero e ha serenamente vaccinato i propri figli, il fatto che siano particolarmente rumorosi non aumenta il loro numero.

Non credo serva aggiungere altro.
maicolengel at butac punto it
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