Stranieri, pensioni e Reddito di cittadinanza…

...le leggende razziste diffuse da disoccupati ignoranti

C’è una storiella che ci avete segnalato che è stata diffusa su Facebook un mesetto fa, ma che ora sta diventando sempre più virale.

Il testo che viene condiviso è quello che segue:

Ieri ho viaggiato da Marrakesch a Bergamo, Orio al Serio. Un marocchino mi ha raccontato che abita in Italia da 13 anni e ha sempre fatto lavori saltuari, tutti in nero, un po’ dappertutto, con tanto di permesso di soggiorno. E’ sposato e ha tre figli. Da due anni ha la cittadinanza italiana, così come tutta la sua famiglia, con cui abita in casa popolare. Percepisce il Reddito di Cittadinanza, per 780 euro perché il suo ISEE è pari a zero; per la moglie e ogni figlio riceve un assegno familiare di 175 euro. L’assegno che gli arriva dall’INPS è pari a 1.480,00 € al mese. Naturalmente continua a lavorare in nero, guadagnando circa 800/900 euro al mese. A luglio la sua mamma vedova, compirà i 65 anni farà il ricongiungimento familiare in Italia con il figlio (le pratiche sono già avviate; mancano data e firma) e percepirà un assegno di pensione sociale di 580,00 euro. La signora anziana, pur mantenendo la residenza in Italia, potrà tranquillamente domiciliare in Marocco, dove uno stipendio medio è di circa 250,00 euro. 580 euro sono da molto benestante. Tutto senza che nessuno abbia mai rimesso un centesimo di contributi INPS. Ci sono italiani che hanno lavorato versando oltre 40 anni di contributi e superano appena 1.000 € nette al mese. C’è qualcosa che non funziona o è solo una mia impressione?

Il testo è un agglomerato di disinformazione che vediamo circolare da anni, e che abbiamo più volte trattato su BUTAC. Il racconto è fatto apposta per indignare chi lo legge e spingere alla condivisione, ma si basa su falsità.

Chi l’ha scritto e condiviso per primo purtroppo sa benissimo che le cose non stanno come raccontato, ma se ne infischia. Lo scopo non è quello di raccontare fatti, ma di convincere gli altri che quei fatti siano veri. Parlando alle pance si può contare sul fatto che molti non proveranno nemmeno a verificare,  ma si limiteranno a condividere indignati, facendo immensi danni.

Partiamo dalla prima frase:

Un marocchino … abita in Italia da 13 anni e ha sempre fatto lavori saltuari, tutti in nero, un po’ dappertutto, con tanto di permesso di soggiorno.

Per poter avere un permesso di soggiorno serve rispettare determinati criteri, nel caso di qualcuno che proviene dal Marocco non essendoci i presupposti per un permesso dovuto ad asilo politico o motivi umanitari serve che ci sia un lavoro, subordinato o autonomo, quindi che si paghino delle tasse. Nel caso si perda quel lavoro la revoca del permesso di soggiorno non è automatica, ma dopo un determinato periodo senza occupazione non è possibile rinnovarlo. Quindi già a partire dalla prima frase capite che chi ha scritto il post vi sta perculando.

E sulla base della prima frase sbagliata crolla tutto il resto, perché senza permesso di soggiorno per lungo periodo in Italia non possiamo essere assegnatari di una casa popolare. Allo stesso tempo senza permesso di soggiorno non si può accedere al reddito di cittadinanza.

Ma il bello viene quando cita il ricongiungimento familiare, dove chi ha scritto quel testo dimostra tutto il suo intento disinformativo. Vi riporto nuovamente quella parte:

A luglio la sua mamma vedova, compirà i 65 anni farà il ricongiungimento familiare in Italia con il figlio (le pratiche sono già avviate; mancano data e firma) e percepirà un assegno di pensione sociale di 580,00 euro. La signora anziana, pur mantenendo la residenza in Italia, potrà tranquillamente domiciliare in Marocco, dove uno stipendio medio è di circa 250,00 euro. 580 euro sono da molto benestante. Tutto senza che nessuno abbia mai rimesso un centesimo di contributi INPS.

Come riporta il comma 19 dell’art.80 della legge 388 del 23 dicembre 2000:

Ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani e’ consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Quindi è vero che anche lo straniero può ricevere assegni sociali e provvidenze economiche – che non sono una pensione – ma per poterli avere deve, ancora una volta, essere titolare di una carta o permesso di soggiorno, che sono rilasciati a queste condizioni:

Per ottenere il permesso UE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

  • avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
  • avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
  • il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana; il giorno 9 dicembre 2010 è entrato in vigore, infatti, il Decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le “Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana”.
  • avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare.
  • la documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana; il giorno 9 dicembre 2010 è entrato in vigore, infatti, il Decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le “Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana”. Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell’esito ai fini della comunicazione alla Questura. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010.”

Sia chiaro, nessuno mette in dubbio che possano esserci stranieri che cercano di fare i furbi, non c’è da sorprendersi, vivono in Paese dove la furbizia è una dote di cui andare fieri, anche quando la stessa è usata, ad esempio, per evadere tasse e multe.

Smettetela di farvi prendere per i fondelli da soggetti beceri che diffondono bufale con l’unico scopo di alimentare la vostra facile indignazione.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

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