Trasfusione negata dai genitori Testimoni di Geova…

Negli scorsi giorni numerosissime testate e siti hanno diffuso una notizia su una coppia di Testimoni di Geova che avrebbe negato il consenso a una trasfusione di sangue ritenuta salvavita per la figlia di 10 mesi. Si è scritto che il giudice avrebbe salvato la vita della bambina acconsentendo alla trasfusione. Solo pochi, tuttavia, hanno riportato che la trasfusione in realtà non si fosse, alla fine, rivelata necessaria, e c’è chi l’ha fatto nel modo peggiore. Il Corriere infatti ha aggiornato l’articolo senza segnalare la correzione (come invece diciamo da sempre sia il modo più onesto di fare), mentre il Fatto Quotidiano ha riportato in fondo a un articolo il comunicato stampa dei Testimoni di Geova. TGcom24 ha invece realizzato un breve aggiornamento a parte.
La questione delle trasfusioni di sangue e del loro totale rifiuto da parte dei Testimoni di Geova è ampiamente nota e criticata, e non sarà oggetto di questo articolo: è qualcosa di vero e comprovato. La vicenda in questione invece verte sulla questione della tutela del minore e della disinformazione effettuata da coloro che hanno riportato il fatto in modo estremamente parziale.
Tra il 25 e il 26 settembre l’Ufficio Stampa della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova precisava, in una nota diffusa alla stampa, che “contrariamente a quanto pubblicato da vari giornali, dai riscontri effettuati con i medici dell’Ospedale di Legnano è emerso che la bambina non è mai stata in pericolo di vita. L’intervento per una commozione cerebrale a seguito di una caduta si è concluso con successo senza praticare nessuna trasfusione di sangue.”
L’intera notizia sembra quindi essere smontata. Ho tuttavia provveduto a contattare il suddetto ufficio stampa per farmi spiegare per filo e per segno tutta la vicenda.

Cosa è emerso?

Prima di tutto la bambina è stata operata, una volta giunta all’ospedale di Legnano, senza che sorgessero complicazioni né la necessità di svolgere emotrasfusioni. Solo in seguito all’intervento è stata paventata la possibilità di eventuali trasfusioni di supporto, alle quali i genitori si sono naturalmente opposti, in virtù della loro convinzione religiosa. Di conseguenza, in via apparentemente precauzionale, sarebbero stati contattati i carabinieri, i quali avrebbero contattato la procura per i minorenni di Milano affinché provvedesse al riguardo (come ha effettivamente fatto).
Riassumendo: la bambina non è mai stata in pericolo di vita, e tutto il clamore mediatico è stato ingiustificato.
Tra l’altro tutta questa questione sembra portare a galla una generale ignoranza nei confronti dell’attuale legislazione in tutela del minore e della sua salute.
Nel caso in cui si parli di urgenze dovrebbe applicarsi l’art. 54 del c.p., ossia lo stato di necessità. Se è vero che la legge sul biotestamento richiede di rispettare, anche in situazioni di emergenza, il consenso o dissenso del paziente (sempre che sia possibile recepirlo), nel caso di un minore il medico può procedere a una trasfusione ritenuta indispensabile senza chiedere il consenso dei genitori o del giudice.
La legge 219/2017 (quella sul “biotestamento”) stabilisce inoltre che, in casi di non emergenza, se il rappresentante legale del minore (ossia i genitori, in genere) “rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso… del medico o del rappresentate legale della struttura sanitaria”.
Di conseguenza, fin dal 31/01/2018 (entrata in vigore della legge), il medico non si rivolge più al tribunale per i minorenni, ma al giudice tutelare. Nulla di incredibile o clamoroso: il giudice può autorizzare il trattamento o meno.
Questo si applica ogni volta che il medico ritenga che il genitore non agisca nell’interesse del minore rifiutando una cura ritenuta necessaria.
Tutta la grande questione, quindi, viene meno. Emerge invece come i figli minori dei Testimoni di Geova non siano mai effettivamente in pericolo di vita. Infatti, come abbiamo visto, in circostanze di grave emergenza anche se il medico non ritiene praticabile l’attuazione di strategie alternative alle emotrasfusioni può comunque praticare la trasfusione ritenendo che sussista lo “stato di necessità”. Per gli adulti che devono decidere per se stessi, invece, c’è pochissimo margine per intervenire: in questo caso, infatti, si tratta di una decisione personale effettuata in piena capacità di agire, in quanto, in genere, i Testimoni di Geova portano sempre appresso le proprie DAT (disposizioni anticipate di trattamento, ex legge sul biotestamento) in cui si riporta il proprio rifiuto motivato alle trasfusioni. Di conseguenza, la volontà del paziente viene quasi sempre rispettata (anche quando potrebbe causare la morte), in quanto tutelata ancor di più dalla recente legge.
Rimane il dubbio sul perché diffondere contenuti in modo così parziale: era necessario diffondere una notizia palesemente non verificata fino in fondo? O importa più fare il titolone acchiappa-click il prima possibile, su un tema che da sempre infervora gli animi dei lettori?
Patrick Jachini
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