La legittima difesa, i fatti e le opinioni

Le opinioni sono sempre legittime, ma quando qualcuno potrebbe scambiarle per una ricostruzione dei fatti bisognerebbe segnalarle

maicolengel butac 13 Gen 2026
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Nei giorni scorsi ha tenuto banco su molti quotidiani la notizia della condanna a tre anni per un carabiniere che, nel 2020, ha ucciso un uomo sospettato di furto. L’uomo era Jamal Badawi, cittadino siriano di 56 anni. La vicenda risale alla notte del settembre 2020. Alle quattro del mattino, nel quartiere Eur di Roma, una pattuglia dei carabinieri interviene in seguito alla segnalazione di un’effrazione in un ufficio di via Paolo di Dono.

Sul posto, tra gli altri, arrivano due militari, si avvicinano al sospetto e, secondo la ricostruzione dell’accusa, Badawi ignora l’alt e colpisce uno dei due carabinieri con un cacciavite nel tentativo di fuggire. A quel punto l’altro militare esplode due colpi di pistola. Uno colpisce Badawi alla schiena, causandone la morte.

È qui che iniziano le semplificazioni, le omissioni e le narrazioni fuorvianti.

Ho trovato le dichiarazioni degli avvocati della vittima su Fanpage:

A lungo si è discusso, invece, del contatto con i due militari. Secondo la difesa, dopo un tentativo di fermo Badawi avrebbe accoltellato Grasso con un cacciavite per poi provare a fuggire. “Il carabiniere, però, ha riportato solo un’ecchimosi, senza fuoriuscita di sangue”, commenta l’avvocato Vincelli. “Tant’è che nella foto si vede benissimo come anche il Grasso avesse puntato la pistola e fosse, quindi, perfettamente in piedi. Potrebbe addirittura averlo colpito solo con il manico del cacciavite”.

Noi – come i magistrati e i tanti che dibattono della notizia – non eravamo alle 4 di mattina all’Eur, quindi dobbiamo basarci, come ha dovuto fare la magistratura, sui referti e sulle testimonianze. Referti che non hanno messo in dubbio quanto riportato da Fanpage qui sopra. Come non è stato messo in dubbio il fatto che il carabiniere abbia sparato contro una persona di spalle che stava fuggendo e quindi non rappresentava un immediato pericolo per nessuno dei due; esiste un video in merito, anch’esso pubblicato sui media nazionali.

Omettere questi due dettagli significa non raccontare i fatti, ma limitarsi a dare la propria visione della notizia. Questo non è giornalismo, bensì opinione; e non basata sui fatti, ma su una parte di essi. Non sta a noi prendere la parte del giudice: esistono persone a cui è stato delegato il compito di giudicare, e non sono né il Ministro della Difesa né il sindacato che ha preso le difese del carabiniere condannato. Saranno appunto i magistrati a decidere cosa sia successo e quale sia la sentenza definitiva nel caso in questione. Ma oggi leggere un sunto dei fatti come quello de Il Giornale fa male alla verità:

Il caso del carabiniere condannato a 3 anni e mezzo in primo grado per aver sparato a un ladro che aveva appena conficcato un cacciavite nell’addome del collega, ha fatto molto rumore. Emanuele Marroccella, quel giorno di settembre del 2020, era in servizio ed è stato chiamato con un collega per verificare alcuni rumori sospetti in un ufficio vuoto dell’Eur. Un controllo di routine per il brigadiere, che si è concluso nel peggiore dei modi. Lui e il collega, già ferito, hanno intimato l’alt, l’uomo non si è fermato e a quel punto Marroccella ha utilizzato l’arma d’ordinanza per esplodere due colpi, di cui uno ha raggiunto il malvivente.

Nessun cenno al fatto che sia stato colpito alla schiena, nessun cenno al fatto che il cacciavite non ha causato alcuna ferita ma solo un ecchimosi, nessun cenno al video disponibile per tutti per farsi un’idea della dinamica. Nulla. Solo una difesa a oltranza.

Ma anche il racconto del Corriere è un filo lacunoso:

Il fatto risale alla notte del 20 settembre del 2020. Sono circa le 4,00 del mattino in via Paolo di Dono, quartiere Eur, quando da un’azienda, la Landing Solution scatta l’allarme per un tentativo di furto. I carabinieri, con tre pattuglie, giungono sul posto. Entrano nei locali della società, e all’improvviso un ladro spunta da dietro una porta. Tenta di aggredire un carabiniere, Lorenzo Antonio Grasso, con un cacciavite, ma dopo una breve colluttazione, durante la quale il militare viene ferito, scappa. Grasso, tuttavia, non è solo. Al suo fianco c’è Marr0cella. I due militari inseguono Badawi. Gli intimano di fermarsi. Badawi, tuttavia, non ottempera all’ordine. Pensa di avere una via di fuga e farla franca. Marroccella, intanto, estrae la pistola. Badawi, dalla ricostruzione dell’accusa, è distante tra i 7 e i 13metri, e anche di spalle. Il colpo è mortale. Badawi muore sul colpo. Vicino al corpo viene trovato il cacciavite.

Il grassetto sul “militare che viene ferito” è appunto del Corriere, ma in realtà come riportato da Fanpage risulta solo un’ecchimosi, senza fuoriuscita di sangue. Definirla ferita – figuriamoci parlare di “cacciavite conficcato nell’addome” – serve solo a portare acqua a una specifica narrazione, quella legata alla legittima difesa. Perlomeno viene riportato correttamente che Badawi fosse di spalle a una distanza tra i 7 e i 13 metri, e armato solo di un cacciavite: significa nessun pericolo di vita per i carabinieri presenti, nessuna minaccia immediata, ma solo un presunto ladro in fuga. Se a ucciderlo fosse stato un privato cittadino sarebbe stato ugualmente condannato. Perché vedete, la legge è abbastanza precisa nello spiegare le cose. La condanna in primo grado non nasce da un odio per le forze dell’ordine, ma dall’applicazione degli articoli 52–55 del Codice Penale.

Art. 52 del Codice Penale:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

    1. a) la propria o la altrui incolumità:
    2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Dispositivo dell’art. 53 Codice Penale

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti(1), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Dispositivo dell’art. 54 Codice Penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

E infine:

Dispositivo dell’art. 55 Codice Penale

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

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