Quella palpata da dieci secondi
Una notizia che sta facendo molto discutere in questi giorni e che necessita di qualche precisazione
Oggi parliamo di un fatto di cronaca diventato velocemente virale a causa dell’interpretazione – in parte errata – che ne è stata fatta da alcuni. Come avrete capito dal titolo sto facendo riferimento alla sentenza di assoluzione nei confronti di un operatore scolastico che aveva toccato i glutei di una studentessa.
Un contatto social mi ha taggato sotto a un suo post dove parlava della vicenda, poiché un avvocato era arrivato spiegando cose che lei non era sicura fossero corrette. Io e l’avvocato abbiamo discusso (in maniera civile, per una volta) della materia, su fronti divisi ma che comunque spiegavano la stessa cosa. Ovvero che in Italia la giurisprudenza non si fa “sui precedenti”, e che quindi i mille milioni di post virali che parlano di quanti siano dieci secondi sono un esercizio di stile: non è che a causa di questa sentenza ora io posso palpeggiare qualcuno per un tempo inferiore ai dieci secondi e trovarmi assolto dal reato di violenza sessuale. No, non funziona così.
Solo nei sistemi di common law il precedente giudiziario ha un ruolo centrale nel definire una controversia, nel sistema italiano si dà maggior peso alla legge e alla giurisprudenza come strumenti per la decisione dei casi.
Secondo la testimonianza della studentessa, il bidello avrebbe toccato i suoi glutei e l’avrebbe sollevata di circa due centimetri (dal testo della testimonianza “la afferravano per le mutandine e la tiravano su sollevandola di circa 2 centimetri”). La studentessa ha raccontato l’accaduto a una professoressa e alla vicepreside, e altre persone – inclusa una compagna di scuola, una professoressa e una barista dell’istituto scolastico – hanno corroborato la sua versione dei fatti.
Nella sentenza, i giudici hanno ritenuto le dichiarazioni della studentessa credibili, dettagliate, coerenti e prive di intento calunnioso. Tuttavia, non sono emerse prove sufficienti per stabilire con certezza la responsabilità dell’imputato. I giudici hanno riconosciuto che il gesto del bidello costituiva l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale, ma hanno trovato difficoltà nel valutare l’elemento soggettivo, cioè la volontà di commettere il reato.
Le caratteristiche del gesto, come la sua velocità, l’assenza di insistenza nel toccamento, il luogo e il tempo in cui è avvenuto e le modalità utilizzate, hanno portato i giudici a ritenere che non ci fosse l’intento libidinoso richiesto dalla norma penale per considerare il gesto come violenza sessuale. Pertanto, il bidello è stato assolto perché il fatto non è stato considerato un reato, a causa dei dubbi rimasti sull’elemento soggettivo.
È importante sottolineare che l’assoluzione non è stata basata esclusivamente sulla breve durata della molestia, come alcuni politici avevano affermato, ma su diverse circostanze del fatto, che hanno creato dubbi ragionevoli sulla colpevolezza dell’imputato, come l’orario, il contesto, le modalità e il luogo dell’incidente.
Ma ovviamente tra politici che soffiano sul fuoco, e media generalisti che scrivono prima di aver letto la sentenza, i social sono esplosi.
Qui potete trovare un sunto e la sentenza completa.
Detto ciò, i 5-10 secondi che la studentessa sostiene sia durata la molestia sono appunto 5-10 secondi, che a nostro avviso, ma qui si entra nel campo delle opinioni, non sono proprio pochi, come dimostrano i tanti video che polemizzano sulla sentenza.
maicolengel at butac punto it
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