Blocchi stradali: approfondiamo

maicolengel butac 10 Dic 2018
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Su tanti giornali le modifiche introdotte dal governo in materia di blocchi stradali sono state cavalcate per cercare d’indignare i propri lettori. Titoli molto forti, come quello di Linkiesta:

Decreto sicurezza, prove tecniche di autoritarismo: spunta la norma che impedisce le manifestazioni

Ma le cose stanno davvero così? Il governo Conte ha introdotto nuove norme che limitano la libertà di manifestare? Onestamente mi pare che sulla materia vadano dette un po’ di cose, perlomeno per cercare di fare quel minimo di chiarezza necessaria.

Il punto che ci interessa è questo:

Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti
dall’art. 1-bis, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.

Fino a prima delle modifiche attuali il testo era identico, senza il riferimento alle strade ordinarie, ma era seguito dall’art.1 bis che riportava:

Art. 1-bis. – Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni

Quindi nell’Art.1 non c’era menzione alle strade ordinarie, ma c’era nell’1bis, spiegando chiaramente che la sanzione era da emettere solo se il caso non costituiva reato. Ma se il blocco stradale era stato fatto “al fine di impedire la circolazione” la cosa costituiva già reato. Le cose non cambiano molto col testo attuale.

Inoltre ho notato come alcuni abbiano fatto esempi del tipo “la folla di Starbucks era un blocco stradale”: sì, probabilmente è vero, ma in primo luogo non era un blocco creato “al fine di” ma un blocco creatosi spontaneamente. Anche col precedente regolamento un blocco come quello causato dalla folla che voleva andarsi a bere il frapuccino sarebbe potuta essere sanzionata sulla base dell’Art.1bis. Che è rimasto nel nostro codice dal 1999 fino a pochi giorni fa, senza che nessuno abbia avuto nulla di ridire.

Oltretutto non è vero che sia vietato manifestare: una manifestazione, di quelle vere, ha delle autorizzazioni richieste e concesse, dei percorsi da seguire, non si tratterebbe di una manifestazione sanzionabile una volta che avesse i permessi di Comune e Questura. Come è avvenuto fino a oggi.

Montare casi senza approfondire i fatti è grave, perché la gente spesso non si ferma a riflettere, a studiare, si fida delle firme del suo giornale preferito. Se quelle firme decidono di punto in bianco di raccontare una mezza verità, automaticamente stiamo diffondendo disinformazione. E il danno è fatto.

Ci sono mille motivi per criticare un governo, mille motivi supportati da fatti e fonti: sfruttare anche cose come questa è un autogol grave.

Non credo serva aggiungere altro.
maicolengel at butac punto it
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