La sentenza del Giudice di Pace

L'ennesima "sentenza rivoluzionaria" che "cambia tutto". Qualche informazione in più che chi ha dato la notizia si è dimenticato

Su Il Paragone ci avete segnalato, il 14 novembre 2023, un articolo dal titolo:

“Non vaccinarsi è legittima difesa”. Ora lo dice il giudice: la sentenza rivoluzionaria. Adesso cambia tutto

L’unica cosa importante del breve testo pubblicato sul blog dell’ex senatore Paragone è appunto la sentenza a cui si fa riferimento, sentenza che come è spiegato fin da subito è stata:

…emessa dal Giudice di Pace di Lucca, che ha annullato l’avviso di addebito per mancata vaccinazione “Over50” di 100 euro.

L’articolo di Gabriele Angelini riporta che il giudice ha accolto il ricorso di una donna che era stata multata per aver rifiutato di vaccinare i propri figli. Il giudice ha stabilito che la donna aveva diritto di difendere la propria famiglia dal rischio di danni alla salute derivanti dai vaccini.

Angelini nel suo articolo sostiene che questa sentenza crea un importante precedente che potrebbe avere un impatto significativo sulla politica vaccinale italiana. Se la sentenza dovesse essere confermata in appello, infatti, potrebbe aprire la strada a un aumento dei ricorsi da parte di chi rifiuta i vaccini.

La sentenza

La sentenza, anche se spiegato malamente da Angelini, riporta tre motivi specifici per cui è stata accolta. Peccato che Angelini, Raffaella Regoli, Maddalena Loy e i tanti altri che l’hanno riportata non ne facciano praticamente cenno e parlino tutti di ricorso alla “legittima difesa”. Vediamo insieme questi tre motivi per cui la richiesta di non pagare la sanzione addebitata è stata accolta.

Illegittima emissione dell’avviso di addebito:

La sentenza inizia stabilendo che l’avviso di addebito emesso da ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) è illegittimo, in quanto non è stato preceduto, o almeno non è stato provato che lo sia, da una notifica dell’avvio del procedimento amministrativo, come richiesto dall’articolo 4 sexies, commi 4 e 5 del DL 44/2021. Questo passaggio è fondamentale, in quanto la mancanza di notifica preclude al destinatario la possibilità di seguire i vari passaggi procedurali e di esercitare i diritti previsti dalla norma, rendendo di fatto l’atto finale (l’avviso di addebito) annullabile.

Costituzionalità dell’obbligo vaccinale per over 50:

Il giudice ha preso in considerazione la costituzionalità dell’obbligo vaccinale per le persone over 50. La sentenza sostiene che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, il vaccino non potrebbe essere considerato un obbligo, ma piuttosto un onere o un dovere morale, ma non giuridico. La sentenza fa riferimento all’articolo 32 della Costituzione Italiana, che protegge la libertà di scelta in ambito sanitario. Si evidenzia inoltre che la normativa sull’obbligo vaccinale per gli over 50 non sembra aver analizzato completamente la questione dell’equilibrio tra l’interesse individuale e il superiore interesse pubblico.

Eventuali giustificazioni per la non vaccinazione:

La sentenza infine affronta anche la questione degli effetti avversi della vaccinazione, suggerendo che non si possa escludere una possibile giustificazione per la non vaccinazione in base allo stato di necessità o legittima difesa, come previsto dall’articolo 4 della legge 689/81, eventualmente anche nella sua forma putativa (immaginaria o supposta).

Quindi, come avete potuto vedere, esiste un motivo iniziale che anche in appello probabilmente non potrà essere negato: non esiste prova che alla signora sia stata notificata la sanzione che le stava arrivando e per questo, anche se gli altri due motivi fossero negati in sede d’appello (come abbiamo visto succedere altre volte con queste “sentenze che cambiavano tutto”), è probabile che la sanzione sia comunque annullata, come deciso dal Giudice di Pace.

Tutte informazioni che un buon giornalista dovrebbe includere nel proprio articolo, invece che omettere, dimostrando purtroppo malafede.

redazione at butac punto it

Sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!
Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.