Il disegno di legge antisemitismo approvato al Senato il 4 marzo
Come si è arrivati alla definizione di antisemitismo e al ddl?

Il 4 marzo è stato approvato al Senato il cosiddetto disegno di legge antisemitismo, che qualora venisse approvato anche dalla Camera diverrebbe legge. Sull’argomento sono stati pubblicati articoli da pressoché ogni testata nazionale, eppure riteniamo necessario fare ulteriore luce sui passaggi che hanno portato alla definizione di antisemitismo inserita nel ddl e, successivamente, al ddl stesso, poiché l’argomento è di rilevante importanza – e ne avrà probabilmente sempre di più – e ad essere coinvolti sono una molteplicità di attori nazionali e internazionali.
L’articolo sarà diviso in quattro parti: tappe fondamentali verso il ddl; definizione IHRA; critiche; conclusioni.
1. Come si è arrivati al ddl
La definizione di antisemitismo adottata è quella formulata dall’IHRA, per cui iniziamo dalle basi: cos’è l’IHRA?
Sul sito ufficiale dell’ International Holocaust Remember Alliance si legge che si tratta di un’organizzazione intergovernativa nata su iniziativa dell’ex primo ministro svedese Göran Persson nel 1998 e che ad oggi annovera tra i suoi membri i rappresentanti di 35 Stati (tutti i membri UE tranne Cipro e Malta, più Argentina, Australia, Canada, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e, ovviamente, Israele), mentre tra i suoi partner internazionali vi sono l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), l’ONU e l’UNESCO. L’organizzazione ha come scopo non solo quello di promuovere la memoria e la comprensione della Shoah e del genocidio della popolazione rom, ma anche di fornire ai leader mondiali strumenti e suggerimenti per implementare politiche di contrasto all’antisemitismo.
La “definizione operativa” (working definition) di antisemitismo è stata formulata dall’IHRA nel 2016 ed è accompagnata da undici esempi di casi concreti per facilitarne l’utilizzo. L’anno successivo è seguita una risoluzione del Parlamento Europeo si leggeva che quest’ultimo
invita gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell’Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite.
Essa sarà infatti adottata da molteplici istituzioni politiche e governative, ma anche accademiche. Trovate un’efficace panoramica sulla pagina Wikipedia dedicata.
A gennaio 2018 Angelino Alfano, allora ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del governo Gentiloni, a margine di una conferenza internazionale sulla lotta all’antisemitismo dichiarava all’omologo israeliano:
Quest’anno la contemporanea Presidenza dell’OSCE e dell’International Holocaust Remembrance Alliance offre al nostro Paese una preziosa occasione per rilanciare il tema del contrasto all’antisemitismo […] Ho proposto che il Consiglio dei Ministri recepisca la definizione di antisemitismo adottata alla Plenaria IHRA di Bucarest nel 2016, affinché il prossimo Parlamento possa trasporlo nell’ordinamento interno.
Nel dicembre dello stesso anno il Consiglio dell’Unione Europea approvava una dichiarazione con la quale invitava gli stati membri a adottare e implementare strategie di prevenzione e lotta al fenomeno. Al punto 2, il Consiglio:
ESORTA GLI STATI MEMBRI che non l’hanno ancora fatto ad approvare la definizione operativa giuridicamente non vincolante di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) quale utile strumento di orientamento nell’istruzione e nella formazione, anche per le autorità di contrasto nelle loro iniziative volte a individuare e indagare gli attacchi antisemiti in modo più efficiente ed efficace.
Nel gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri del governo Conte II ha quindi “accolto“ (grassetto e corsivo nella Strategia Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo) la definizione e, nel giugno successivo, con Decreto della Presidenza del Consiglio veniva istituito il “Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall’IHRA”. Ne sarebbe risultata la Strategia nazionale (ultimo aggiornamento nel 2025):
Il 27 gennaio il Consiglio dei Ministri, in occasione della Giornata della Memoria ha ribadito l’impegno a promuovere e a rafforzare la memoria della Shoah […] A tale scopo il Governo ha accolto l’intero documento IHRA sull’antisemitismo, compresi gli esempi […]
La WDA [working definition of antisemitism ndr], non giuridicamente vincolante, è una definizione di lavoro, di carattere pratico […] elaborata con obiettivi principalmente di orientamento formativo, politico e culturale, […] punto di partenza per identificare l’applicabilità nella realtà italiana. [grassetto nostro ndr]
La relazione raccomandava inoltre l’adozione della definizione di antisemitismo da parte degli enti locali e dei partiti, dell’AGCOM e la sua introduzione nei codici di condotta della pubblica amministrazione e nei Regolamenti e codici etici del CONI e delle federazioni sportive, così come nei programmi di formazione di insegnanti, magistrati, forze di polizia e giornalisti.
Inoltre, in essa si faceva esplicito riferimento al “Manuale per l’uso pratico della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA” del 2021, realizzato da quest’ultima in risposta al sempre crescente numero di organizzazioni, enti e Paesi aderenti. Infatti, come si legge in una dichiarazione del Consiglio UE del 2020, 18 Stati membri avevano adottato la definizione.
A pagina 7 del manuale si poteva leggere che solo in Romania era stato emanato un “atto legislativo […] basato sulla definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA” e questo ci porta ad evidenziare una questione centrale: “adozione” non equivale a “inserimento in normativa”. Anche su questo punto torniamo più avanti. Inoltre, va notato anche che vi sono paesi che hanno accolto la definizione, ma non gli undici esempi.
Il 30 gennaio 2024 è stato quindi presentato in Senato il ddl di iniziativa del senatore Romeo (Lega per Salvini Premier), successivamente modificato più volte: potete trovare lo storico delle proposte alla pagina dedicata del Senato. Per un approfondimento sul voto e sulla posizione dei partiti vi rimandiamo invece a un articolo de Il Post.
2. La definizione operativa
Il ddl riporta all’art. 1, comma 2 (grassetto nostro):
Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge […] è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima.
Il ddl riporta all’art.1, comma 2 la definizione di antisemitismo così come formulata dall’IHRA:
per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
In realtà, una definizione identica nella sostanza – e quasi del tutto nella forma – era già stata formulata dall’EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) nel 2005, undici anni prima:
L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni retoriche e fisiche dell’antisemitismo sono dirette a individui ebrei e non ebrei o ai loro beni, a istituzioni comunitarie ebraiche e ad altri edifici a uso religioso.
L’EUMC (oggi FRA) è stato istituito nel 1997 dal Consiglio dell’Unione Europea con Regolamento (CE) N. 1035/97. Esso era composto (art. 8) da una “personalità indipendente” designata da ciascuno Stato membro, una dal Parlamento Europeo, una dal Consiglio d’Europa e, infine, un “rappresentante” della Commissione. L’obiettivo era
trasmettere alla Comunità ed agli Stati membri […] informazioni obiettive, attendibili e comparabili sui fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo a livello europeo, che possano loro servire per l’adozione di provvedimenti o l’impostazione di iniziative nelle rispettive sfere di competenza. [grassetto nostro ndr]
Oltre alla sostanziale corrispondenza tra le definizioni proposte da EUMC e IHRA, va rilevata un’altrettanto sostanziale corrispondenza degli undici esempi forniti da entrambe. Potete trovarli a questo link.
3. Critiche
Una buona parte delle critiche rivolte alla definizione è in realtà diretta proprio a questi esempi, di cui sette su undici fanno riferimento a Israele e, in alcuni casi, non sembrano delineare un chiaro confine tra antisemitismo e critica legittima alle politiche di Israele.
Prendiamo in considerazione l’esempio 10, ovvero “Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti”. Il manuale di cui si è parlato sopra allega a questo esempio il caso concreto di un adesivo con la scritta “I support a free Palestine” applicato al memoriale dell’olocausto di Moabit, quartiere di Berlino. Secondo lo stesso manuale, questo “ha creato una connessione antisemita tra l’Olocausto e la situazione in Medio Oriente”. Qui le criticità sono due: 1) com’è possibile far discendere questo esempio dalla definizione? e 2) come verrebbero considerate le denunce di genocidio a Gaza?
Il 7 ottobre 2022 – un anno prima dell’attacco di Hamas – la relatrice speciale ONU sulle “forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza” pubblicava un rapporto. Al punto 74 si leggeva:
La definizione operativa dell’IHRA è largamente strumentalizzata sulla base degli 11 “esempi contemporanei di antisemitismo” ad essa allegati, 7 dei quali legati allo stato di israele. Alcuni di questi esempi vengono invocati e sono usati come leva per sopprimere i diritti umani e le libertà fondamentali, come la libertà di espressione, di riunione e di partecipazione politica e il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione.
A distanza di circa un mese, 128 accademici – anche israeliani – sottoscrivevano l’appello “Non intrappolate le Nazioni Unite in una vaga e strumentalizzata (weaponized nell’originale) definizione di antisemitismo”.
Ne aveva parlato in un articolo Al Jazeera, mentre nell’aprile 2023 il Guardian riportava un altro appello presentato da più di 100 organizzazioni di diritti umani e della società civile, anche israeliane. Si trattava di una lettera indirizzata al segretario delle Nazioni Unite Guterres al quale si chiedeva di non adottare la definizione, in quanto
è stata spesso usata per etichettare la critica ad Israele come antisemita, indebolendo o sopprimendo di conseguenza proteste non violente, attivismo e discorsi critici nei confronti di Israele e/o del Sionismo, anche negli Stati Uniti e in Europa. [grassetto nostro ndr]
Persino il redattore capo della definizione, Kenneth Stern, ha assunto apertamente una posizione contraria all’inserimento della stessa nella normativa statunitense. Infatti, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato nel maggio 2024 una proposta di legge nella quale vi si fa esplicito riferimento e che, se approvata anche dal Senato – similmente a quanto sta accadendo in Italia – diverrebbe legge. Kenneth Stern chiariva in un’intervista alcuni retroscena fondamentali della stesura di quella definizione:
In realtà essa è stata formulata nel 2004 [dall’EUMC ndr] e l’IHRA l’ha adottata nel 2016, ma è stata scritta nel periodo in cui era stata proclamata la seconda intifada, era in corso un aumento degli attacchi agli ebrei in Europa ed esisteva un gruppo incaricato di produrre report sugli episodi di antisemitismo. Ma i suoi membri dissero: “Abbiamo un problema. Noi abbiamo a disposizione solamente tanti dati differenti raccolti da tutta Europa, ma nessuna scheda di valutazione comune alla quale tutti possano far riferimento. Abbiamo bisogno di una definizione comune” […]
Abbiamo lavorato con il direttore dell’EUMC, ma essa non è mai stata pensata per sostenere che chiunque affermi qualcosa in violazione della definizione sia antisemita e questo è il problema rispetto a come sta venendo usata.
Lo stesso Regolamento col quale era stato istituito l’EUMC precisava quale fosse il mandato: riuscire a fornire informazioni obiettive, attendibili e comparabili in grado di orientare l’adozione di specifici provvedimenti. Proprio in questo senso l’adozione della definizione è stata promossa dall’Unione, ma mai si è parlato di tramutarla in legge. In altre parole, avrebbe dovuto orientare l’azione normativa, non tramutarsi in essa.
Conclusioni
La definizione proposta dell’IHRA deriva da uno sforzo comune europeo volto a ottenere un migliore monitoraggio del fenomeno dell’antisemitismo: serviva una definizione comune e ad inizio anni 2000 l’EUMC è stata incaricata di elaborarla. Questa esigenza derivava dall’aumento degli attacchi agli ebrei in tutta l’Unione, avvenuto in coincidenza con l’esplosione del conflitto tra ebrei e palestinesi durato dal 2000 al 2005, che ha preso il nome di seconda intifada. Forse non è un caso che quella definizione sia tornata alla ribalta proprio oggi, dopo l’invasione israeliana della striscia di Gaza e il diffondersi delle proteste in sostegno del popolo palestinese in tutto l’Occidente.
Se però essa era stata originariamente pensata come strumento di monitoraggio, oggi si appresta ad essere introdotta nella normativa italiana, contrariamente a quanto auspicato da centinaia di studiosi di storia ebraica e organizzazioni per i diritti umani di tutto il mondo, dalla relatrice speciale ONU sulle forme contemporanee di razzismo e persino dai suoi stessi redattori. Tutti loro, va ricordato, ne hanno denunciato la strumentalizzazione per sopprimere libertà fondamentali, nonché le enormi ripercussioni che potrebbe avere ai danni della difesa dei diritti umani.
In conclusione, vale la pena dire che non ci si è limitati alle critiche, ma che è stata formulata anche una definizione alternativa a quella dell’IHRA. Studiosi dell’Olocausto, della cultura ebraica e del Medio Oriente, hanno infatti elaborato la Jerusalem Declaration on Antisemitism, che ha raccolto circa 370 firme ed è strutturata in un preambolo, una definizione e quindici linee guida. Come appare evidente, si tratta di qualcosa di molto articolato e vi invitiamo a prenderne visione nella sua interezza, poiché nonostante l’elevato livello di complessità il testo riesce ad essere estremamente chiaro ed efficace. Per venire incontro ai Paesi che già hanno adottato la definizione IHRA, inoltre, essa si è anche proposta come strumento di sostegno all’interpretazione della stessa.
RC
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Immagine di testa di mana5280 su Unsplash