Meloni e i poteri del Presidente della Repubblica

PREMESSA:

Io non sono un costituzionalista, ma solo un blogger, che cerca di riportare corretta informazione facendo uso di fonti che ritengo autorevoli e verificate.

Bruno Vespa, nel programma “Cinque Minuti” del 4 aprile 2024, ha intervistato Giorgia Meloni, la quale ha rilasciato una dichiarazione che va a braccetto con quanto aveva già detto a gennaio in conferenza stampa:

Quando io ho presentato la riforma costituzionale del premierato, la prima cosa che ho detto è che noi avevamo scelto di non toccare i poteri del Presidente della Repubblica e non li tocchiamo. Noi manteniamo intatto il ruolo del Presidente della Repubblica perché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il Presidente della Repubblica in Italia è sempre stato una figura di assoluta garanzia e c’è, a maggior ragione, bisogno di quella figura di assoluta garanzia quando domani ci dovesse essere un governo che ha un Primo Ministro eletto direttamente. Io non vedo in cosa l’elezione diretta del Capo del governo significhi togliere potere al Capo dello Stato, soprattutto se noi abbiamo scientificamente scelto di non toccare i poteri del Capo dello Stato.

E così si è espressa da Vespa:

Loro hanno sempre detto che sono contrari al premierato perché indebolisce il presidente della Repubblica, il che non è vero perché io sono stata molto attenta a non toccare le prerogative del capo dello Stato.

Queste affermazioni sollevano questioni di accuratezza basate sulle modifiche costituzionali proposte.

L’articolo 88

La prima cosa da rilevare è che la riforma proposta prevede di cambiare l’articolo 88 della Costituzione, articolo che al momento recita:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Nella riforma è previsto che cambi così:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Togliendo la possibilità al Presidente della Repubblica di sciogliere solo una delle Camere.

L’articolo 59

La riforma prevede di cambiare l’articolo 59 della costituzione che oggi recita così:

E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

E che diventerebbe solo così:

E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Togliendo di fatto il potere al Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita, e anche questo significa limitare i poteri del Presidente della Repubblica. Dare a intendere diversamente significa mentire.

L’articolo 92

L’articolo 92 recita:

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

La riforma prevede di cambiarlo così:

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri.

Questo significa variare non di poco i poteri del Presidente della Repubblica rispetto alla Costituzione attualmente in vigore.

Concludendo

Non sta a BUTAC prendere posizione su questioni di questa natura, ci limitiamo a fare quella che è una semplice verifica dei fatti, alla portata di qualsiasi cittadino, verifica che in un paese normale dovrebbero fare i giornalisti che intervistano la Presidente del Consiglio in carica, in diretta, durante la trasmissione, evitando che possa sfruttare quel palco nazional-popolare per diffondere informazioni sbagliate. Purtroppo, come già in precedenza, non abbiamo grande stima del giornalismo portato avanti in questo genere di trasmissioni, l’approccio scelto è prettamente da infotainment, non da vera informazione.

Visti i livelli di disinformazione che permeano il dibattito politico in Italia (e all’estero) sarebbe bello vedere una presa di coscienza da parte della comunità giornalistica italiana, specie da parte di chi lavorando per il Servizio Pubblico dovrebbe essere lì non per suo personale privilegio, ma per contribuire ad avere un Paese veramente informato anche a discapito dell’audience e dello share.

maicolengel at butac punto it

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