Il Reddito di cittadinanza e gli extracomunitari

Mi avete segnalato un post che circola per scatenare la facile indignazione di chi se lo trova di fronte.


Nel post si legge:

Buongiorno

Circolare dell’INPS del 3 dicembre 2019:

I “Rifugiati” ai “quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni”, sono ESENTATI dall’OBBLIGO di presentare la documentazione patrimoniale per OTTENERE il REDDITO e la PENSIONE di CITTADINANZA

Subito sotto viene effettivamente mostrata una circolare dell’INPS, ed è una circolare vera e reale, peccato che le informazioni non vengano completate con tutto ciò che è necessario per avere un quadro completo. Vediamo di capirci: qui trovate la circolare, che fa preciso riferimento ad altra documentazione. La circolare 4516 del 3-12-2019 riporta:

1. Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero dal 1° aprile 2019

A) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in parola, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate.

Cosa ci dirà quest’allegato al decreto interministeriale? Perché è importante leggere le cose con attenzione, il decreto al punto 2 spiega che:

I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019.

Avete letto con attenzione? Queste persone devono produrre gli stessi documenti di un cittadino italiano, venendo da un Paese straniero con cui l’Italia non ha alcun tipo di accordo/trattato, ed essendo rifugiati politici non hanno una documentazione patrimoniale che abbia qualche valore. Se abbiamo accettato il suo status di rifugiato significa che nel suo paese è un perseguitato. Normale che non rilascino informazioni patrimoniali su uno che è arrivato da noi fuggendo dalla propria terra. Il decreto legge a sua volta fa riferimento a una legge entrata in vigore quando le parti erano invertite. Curioso, non trovate? La circolare dell’INPS non cambia nulla agli effetti dei decreti, il Reddito di cittadinanza può essere richiesto da soggetti che siano:

in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Chi rientra nello status di rifugiato politico da un Paese non nell’elenco del decreto ministeriale deve solo dimostrare di avere la stessa documentazione di un italiano per accedere al Reddito di cittadinanza.

C’è da scandalizzarsi? Onestamente non credo, non si tratta di novità, era comunque previsto che chiunque avesse un permesso di soggiorno potesse avere accesso al Reddito, perché la destra sembra cadere dalle nuvole?

maicolengel at butac punto it
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