La svista di Travaglio sulle ragioni del No

travaglio

Il presidente della Repubblica, primo organo di controllo e garanzia, esce ulteriormente “dimagrito” dalla riforma. Non potrà più sciogliere il Senato e, di fatto, neppure la Camera. Questa infatti potrà essere sciolta nella pratica solo quando lo vuole il premier, capo del partito vincente, del Parlamento e di tutto il resto (sic), con potere di vita o di morte sulla legislatura.

Così riporta uno dei punti del PDF che potete trovare sul sito del Fatto Quotidiano per le ragioni del No, e così appare anche nel libro di Travaglio che in forma meno grafica riporta uno per uno gli stessi punti. Questo me l’avete segnalato linkandomi un articolo che di suo in poche parole già spiegava i fatti. Su LineaPress difatti ci dicono:

seppur vero che il Senato non potrà essere sciolto in quanto composto da rappresentanti regionali, il Presidente della Repubblica potrà comunque sciogliere la Camera, senza veto da parte del premier.

Su La Stampa nel 2011 ci veniva spiegato il ruolo del Presidente:

Lo scioglimento delle Camere spetta al Presidente della Repubblica – come si accennava – ma mentre nel caso dello scioglimento naturale si tratta di un atto dovuto, nel caso di scioglimento anticipato la questione è più complessa. Secondo l’articolo 88 della Costituzione, “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Nessuna norma scritta disciplina le cause che portano allo scioglimento anticipato, però se ne possono individuare almeno tre: ragioni di opportunità politica segnalate da una consistente maggioranza dei partiti presenti in Parlamento; impossibilità di formare un governo che abbia la fiducia delle Camere; situazioni sociali o politiche particolari nelle quali è consigliabile il ricorso al voto popolare. La dottrina è divisa sulla natura del decreto in caso di scioglimento anticipato: se sia un atto “complesso” nel quale la valutazione del Capo dello Stato e quella del Governo sostanzialmente concordano oppure se si tratti di un atto che rientra fra i poteri propri del Quirinale.

L’articolo della Costituzione che riguarda la questione è il numero 88, che nella versione in uso dice:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Nella versione della riforma diventerebbe:

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Perché come spiegava Lineapress il Senato è composto da rappresentanti regionali, ma la Camera dei Deputati non cambia in alcuna maniera, e può esser sciolta in anticipo come prima.

Non possiamo sapere se quella del Fatto sia stata una svista e in quale misura, auspichiamo che venga corretta quanto prima ma nel libro di Travaglio, ormai stampato e distribuito nelle librerie, rimarrà a imperitura memoria questa errata informazione.

maicolengel at butac punto it

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