Piccole Perle di Facebook: esami negati ad un BIMBO ITALIANO

esami negati

Ogni tanto qualcuno mi sottopone delle belle immagini e, mio malgrado, scopro delle pagine nuove che regalano molte emozioni (generalmente non belle)
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Sono Stati Negati Gli Esami Del Sangue Ad Un BIMBO ITALIANO Perché La MAMMA Non Ha 38 EURO.

E Se Fosse Stato Un IMMIGRATO? Se Sei Indignato Quanto Me Condividi Questo Link

Stile notevole, non c’è dubbio. Non so chi sia Loris Mazza, ma la sua Fan Page non gli dedica molto tempo, anzi proprio nulla, i post sono tutte bellissime immagini come queste. Oltretutto le idee sono poche e confuse: non ci sono mai link nei loro post (se non ad altre pagine Facebook simili) e quella è una IMMAGINE non un link, ma fa niente… Cercando il post originale sulla loro pagina – cosa impossibile – ho trovato quella che credo sia la fonte di ispirazione su una pagina di un personaggio del quale vi lascerò indovinare il nome
uomomisterioso
L’Uomo Misterioso utilizza addirittura un termine più corretto per esprimere le sue idee, ma ci torniamo dopo. Il fatto è accaduto davvero, nel 2014, a Massa Carrara
corriere massa

Al Cup di Massa hanno rifiutato di fare le analisi del sangue ad un bambino di 9 anni, perché la madre non aveva i soldi per pagare il ticket di 38 euro. «Volevo firmare un’autocertificazione – racconta la mamma – con la quale mi impegnavo al pagamento del ticket al ritiro delle analisi, ma mi è stato detto che non era possibile». La donna pensava di non dover pagare nessun ticket avendo un Isee inferiore a 36 mila euro l’anno, ma al Cup non risultava e alla donna è stato richiesto il pagamento del ticket. Non avendo soldi con sé, le analisi al figlio, prescritte da un pediatra, le sono state negate.

La donna quindi si è presentata al CUP per degli esami del sangue del figlio di 9 anni senza soldi e le hanno rifiutato il prelievo. Come da tradizione non ci si chiede se la mamma avesse ragione o meno, ma automaticamente le si dà ragione in quanto ITALIANA. In realtà alla fine hanno torto tutti: sia la madre che gli operatori della ASL di Massa. Facendo ordine, dove hanno sbagliato in ospedale?

«Se è accaduto veramente così- spiega il dottor Enrico Raggi, responsabile dei Cup per la Asl 1 di Massa Carrara- le addette hanno sbagliato, perché la procedura vuole che in casi specifici si debba avvertire il responsabile del distretto e chiedere come doversi comportare. In questo caso- continua Raggi- le analisi ad un minore sarebbero certamente state consentite, e la madre avrebbe avuto la possibilità di pagare al loro ritiro».

La discriminante qui è la presenza di un minore: non avrebbero dovuto negare la prestazione medica, ma avrebbero dovuto fare il prelievo e pretendere il pagamento al ritiro dell’esito degli esami. Perché l’esame lo avrebbe dovuto pagare lo stesso. Un immigrato che si presenta allo sportello nelle stesse condizioni avrebbe lo stesso diritto perché non è una questione di italiano o straniero, ma di regole per ottenere l’esenzione. Ribadiamo un punto importante

La donna pensava di non dover pagare nessun ticket avendo un Isee inferiore a 36 mila euro l’anno, ma al Cup non risultava e alla donna è stato richiesto il pagamento del ticket. Non avendo soldi con sé, le analisi al figlio, prescritte da un pediatra, le sono state negate.

Ricordando che il fatto è accaduto nel 2014, esistono tante condizioni per ottenere l’esenzione, ma relativamente al reddito chi non deve pagare il ticket secondo le norme nazionali?

Categorie di esenti

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)

  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)

  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03)

  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)

Chi ha un reddito complessivo (o un ISEE) sotto i 36.151,98 Euro può ottenere l’esenzione, ma per i bambini sotto i 6 anni. Il bambino in questione ne aveva 9. Anche se la signora aveva un reddito inferiore ai 36mila Euro, cosa probabile nel caso di madre single o uno dei genitori disoccupati, rimane il problema della età del bambino. Qua subentra il secondo step del problema: le analisi erano state prescritte dal pediatra e, dalla normativa del 2009, l’esenzione o meno deve essere inserita nella impegnativa dal medico

Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).
Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02),  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

Se la signora avesse avuto per qualche motivo il diritto alla esenzione sulla ricetta sarebbe stata inserita dal medico e al CUP non avrebbero potuto dire nulla – o meglio nulla sarebbe stato chiesto per la verifica di questa dato che è appunto responsabilità del medico. Quindi la mamma aveva deciso spontaneamente di aver diritto alla esenzione in totale autonomia mentre ribadiamo

Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.

Ogni regione però può adottare delle variazioni. Il fatto è accaduto in Toscana e la pagina relativa ai ticket aggiuntivi è consultabile qui. Dall’ottobre 2014 sono cambiati i modi per ottenere l’esenzione

Cosa cambia dal 1 ottobre 2014?
Dal 1 ottobre 2014 – prorogato poi al 30 novembre 2014 – non sarà più possibile autocertificare la propria fascia di reddito sulla singola ricetta né in farmacia né presso gli ambulatori aziendali.
Infatti, con il passaggio alla ricetta elettronica la posizione economica riportata sulla ricetta è ricavata direttamente dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e i dati indicati in ricetta non possono essere modificati. Se il codice della fascia economica riportato sulla ricetta è corretto, non è necessario fare niente. Invece, se il codice non è presente o non è corretto, deve essere fatta l’autocertificazione (metodi per l’autocertificazione)

Possiamo ipotizzare che la madre del bambino fosse abituata ad autocertificare al CUP il proprio reddito per una eventuale esenzione, ma da 2 settimane prima (il fatto è accaduto nella prima metà di dicembre) era cambiato tutto. Sembrerebbe quindi che in Toscana il passaggio alla tessera elettronica sia molto recente, quindi riassumendo possiamo ipotizzare che

  • la madre non avesse nessun diritto ad una eventuale esenzione
  • la madre non abbia fatto la richiesta alla ASL per una eventuale esenzione anche se ne aveva diritto
  • per qualche errore la donna non risultava negli aventi diritto alle esenzioni
  • il medico non ha compilato correttamente l’impegnativa per l’esame richiesto

Non sapendo esattamente come siano andate le cose (qual era l’urgenza dell’esame?) possiamo quindi concludere che al CUP siano stati troppo fiscali. Corretta la loro posizione – la donna non aveva alcuna esenzione sulla impegnativa – ma trattandosi di un minore, aveva 9 anni il bambino, avrebbero dovuto erogare la prestazione e chiedere il pagamento dei 38 euro al ritiro degli esami. 
Tornando all’Uomo Misterioso, per quanto riguarda i cittadini stranieri le regole sono le seguenti

Quale disciplina si applica nei confronti dei cittadini stranieri?
Per gli stranieri l’applicazione del ticket aggiuntivo segue le medesime modalità del ticket ordinario. Pertanto, i cittadini comunitari così come gli extracomunitari che hanno ottenuto l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti, al pari dei cittadini italiani, al pagamento del ticket ordinario e aggiuntivo, escluse le ipotesi di esenzione.
Per quanto attiene gli stranieri temporaneamente presenti (STP) le prestazioni di cui all’articolo 35 del d.lgs. n° 286/1998 sono erogate gratuitamente, fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa previste dalla normativa in vigore per gli iscritti al S.S.N., a parità dei cittadini italiani.

L’articolo 35 è questo

Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita’ sottoscritti dall’Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita’, a parita’ di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanita’ 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita’ di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita’ con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo’ comportare alcun tipo di segnalazione all’autorita’, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita’ di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilita’ del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Il punto è questo: un italiano senza reddito sarà esente allo stesso modo di un clandestino che sia “privo di risorse economiche sufficienti” se richiede l’esenzione. Se ovviamente pretende di non seguire le regole il problema è diverso. Non che voglia accusare la madre di voler fare la furba, probabilmente non era solo informata sui cambiamenti delle norme nella propria regione – anche se il pediatra avrebbe dovuto informarla.
Concludendo: no non è una VERGOGNA quanto accaduto, ma un problema di comunicazione e burocratico, facilmente risolvibile senza che diventasse una questione nazionale.
Ricordatevi di amare col cuore, ma per tutto il resto di usare la testa.
neilperri @ butac.it
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