Il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini NON è incostituzionale

Elivet Logan Rogers 14 Giu 2017
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È opinione condivisa che la Costituzione italiana sia “la Costituzione più bella del mondo”. Peccato che ben pochi si degnino di leggerla fino in fondo, perché leggere una cinquantina di pagine senza figure è difficile e ci sono i paroloni.
Di recente circolano diversi post, meme, catene di WhatsApp e quant’altro che sosterrebbero che il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini sia incostituzionale in quanto l’Art. 32 della costituzione recita:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettivita`,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Corretto. Peccato che dopo il comma 1 ci sia il comma 2, il quale recita:

Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Che tradotto dal legalese significa: se il Parlamento o il Governo ritengono che ci siano le basi per obbligare qualcuno a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario (come l’emergenza sanitaria dovuta a una possibile epidemia di morbillo ad esempio, che non significa che ci sia un’epidemia in atto ma che bisogna attuare misure di emergenza preventive per evitare che scoppi l’epidemia) possono farlo, finché non ledono la dignità umana, ovvero finché non devono legarti al letto e fisicamente fartelo subire.

Secondo questo articolo, il Decreto è incostituzionale? No, perché è prevista una multa nel caso non ci si sottoponga alle vaccinazioni obbligatorie, non la reclusione in un campo di concentramento.

Poi viene citata la sentenza della corte Costituzionale n° 258/1994 per la questione “esami prevaccinali”. Qui ve la traduco direttamente, è difficile (e questa volta non è sarcasmo), e lunga e noiosa.
Un genitore residente a Bassano del Grappa è stato prima denunciato per non aver adempiuto agli obblighi, e in seguito si è rivolto alla Corte costituzionale per un giudizio di legittimità su un vecchio decreto sull’obbligo vaccinale (perché, ricordiamo, l’obbligo è stato in vigore fino a pochi anni fa e non si vedevano manifestazioni di piazza per abolirlo). La motivazione sarebbe che non sono previsti esami preliminari nel Decreto.
La corte però ha visto lungo, di fatti, basandosi su sentenze precedenti ha scritto che:

Al riguardo si è avuto anche di recente occasione di ribadire come la norma del citato art. 32 postuli il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. 1994 n.218 ) e con la salute della collettività (sent. 1990 n.307); nonchè, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, “con l’interesse del bambino”, che esige “tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore” (sent. 132/1992).

Ovvero l’Articolo 32 deve bilanciare il diritto alla salute della persona interessata ma anche quello di tutti gli individui che sono parte della collettività e che potrebbero essere danneggiati dalla decisione del singolo, come quelle che riguardano le vaccinazioni.

Inoltre la Corte ribadisce anche che l’interesse del minore non viene rispettato nel caso dei genitori che si rifiutino di vaccinare i figli. Questo perché tuo figlio non è “tuo” nel senso possessivo del termine e non puoi farci quello che vuoi, mettendo a rischio la sua salute e quella di tutti gli altri, perché un tizio su internet ti ha detto che è una buona idea e tu non sei in grado di valutare se ha motivi per affermarlo oppure no.

Sulla questione “accertamenti” si afferma invece che se è previsto un risarcimento non è incostituzionale, probabilmente perché all’epoca delle prime vaccinazioni l’effetto collaterale della vaccinazione a volte era la malattia stessa.
Inoltre in conclusione:

5 bis. Invero, proprio per la necessità – già sottolineata – di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico – a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a livello secondario integrativo – che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità. Ed al tempo stesso – per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari – si dovrebbero fissare standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità – apprezzata anche in termini statistici – di eseguire gli accertamenti in questione.

Ovvero, che se secondo la scienza esistono degli esami in grado di prevenire eventuali reazioni avverse andrebbero integrati nella legge, quando queste non impediscano di mettere in atto i trattamenti sanitari stessi e non risultino troppo costosi per la collettività a fronte di un’utilità risibile.

Fare certi esami ha un costo, e se risultano anche inutili il danno alla collettività è enorme: per la paranoia di pochi non solo vengono ritardati trattamenti sanitari fondamentali per la salute pubblica, ma vengono spesi soldi che potrebbero essere usati per cose più utili, dato che quando si parla di salute i soldi non bastano mai.
Considerando che poi ogni antivaccinista ha la sua lista personalizzata di esami non si andrebbe molto lontano. Attualmente l’opinione della comunità medica è contraria a questi esami proprio per questi motivi: sono inutili, costosi e non darebbero informazioni in più rispetto a quello che viene già fatto. Chi vi dice che lo Stato cattivone non vuole farli perché vi preferisce malati, di solito ha già una clinica privata da consigliarvi per andarli a fare a pagamento. Ricordatevi che una persona malata, sia a causa del vaccino che a causa della mancanza del vaccino, pesa comunque sui costi della collettività ed è quindi interesse dello Stato mantenerci tutti in buona salute, anche se qualche medico sorridente vi ha assicurato di no.

Di conseguenza cercare di capire quello che si legge e non fare solo copia e incolla, ogni tanto, sarebbe utile.

Elivet Logan Rogers
Sempre sull’argomento vaccinazioni e decreto obbligatorietà proprio in questi giorni è in corso un’altra polemica riguardo la figura di Ranieri Guerra nel cda della Fondazione Smith Kline, ci abbiamo fatto un video:

E l’amico David Puente aveva scritto un articolo come sempre completo di tutte le informazioni necessarie.

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