Il plico per le elezioni dall’estero

broglireferendum

Un amico lettore mi ha linkato un video che sta circolando sui social network, realizzato da un’attivista 5stelle italo-svizzera, Smerakda Giannini.

La signora Giannini ha già chiaramente espresso il suo No dai microfoni de La zanzara, e quindi non ci stupisce che rimarchi la sua scelto di voto, è legittimo e non è mia intenzione parlare di Referendum sulle modifiche alla Costituzione. Il video è una denuncia dei metodi di voto scelti dal nostro paese per i residenti all’estero, una denuncia che credo vada controllata con attenzione.

La video denuncia di Smerakda Giannini

Smerakda Giannini nel video ci mostra le schede elettorali usate dalle municipalità svizzere, mostrandoci come sulle loro sia presente un QR Code, e lo spazio per la firma di chi ha compilato la scheda; poi ci mostra le schede italiane, prima lamentandosi del fatto che non siano stampate all’interno del Consolato stesso, come secondo lei impone la Legge, poi del fatto che sulle schede stesse non vi siano le stesse precauzioni usate in Svizzera.

Onestamente da residente in Italia conosco poco il sistema, ma la rete ci è amica, come sempre se sappiamo usarla, e andare a verificare i fatti non è così difficile.

Nel video ci viene mostrata la legge in vigore, la n.459 del 27 dicembre 2001, che all’articolo evidenziato dalla signora Giannini dice così:

Art. 12.

    1. Il Ministero dell’interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

    2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

La signora Giannini punta il dito su quel comma, spiegando come sia un’imposizione a far stampare presso i consolati le schede di voto. Ma il comma due non vuol dire che devono stampare le schede elettorali internamente, quelle arrivano dall’Italia, ma solo che sono loro a doversi occupare del materiale elettorale (extra scheda) da inviare ai residenti nell’area di competenza. Le schede elettorali arrivano dall’Italia in base al numero dei facenti richiesta, arrivano non vidimate proprio secondo la stessa legge citata dalla Giannini, che all’Art.14 spiega:

Art. 14.

    1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

    2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5, dei cittadini aventi diritto all’espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

    3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un’unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l’espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell’elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l’espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell’apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
d) completata l’apertura delle buste esterne e l’inserimento nell’urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l’espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

    4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

    5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Funziona così dal 2001, e sappiamo con certezza che in Svizzera la stampa è stata affidata alla stessa agenzia anche prima che Renzi fosse al Governo, siamo quindi di fronte ad un complotto ordito da più fazioni? O si tratta di un po’ di sano allarmismo pre-voto? Non sto dicendo che sia impossibile il broglio, non lo posso sapere con certezza assoluta, ma vi sto spiegando che è così che si fa da 15 anni almeno, e che nessuna evidenza di brogli è stata seriamente presa in considerazione da nessuna fazione. Questo dovrebbe dirla lunga sull’autorevolezza delle accuse.

Io considero questo genere d’informazione pseudopolitica spinta da chi sente libero e ribelle e invece non  si accorge di esser manipolato esattamente come gli altri.

In conclusione cito un amico virtuale, Giovanni Passalacqua, che proprio ieri regalava ai social questa perla di saggezza pre-referendum:

Sapete chi è davvero libero? Chi voterà consapevole che anche la fazione opposta aveva ottime argomentazioni. Tutti quelli che stanno passando il loro tempo a denigrarla, la fazione opposta, sono dei poveracci, la parte peggiore di questo paese, ed è un vero peccato che abbiano diritto di voto.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon! Può bastare anche il costo di un caffè!