Legittima difesa, eccesso colposo e omicidio: non sono la stessa cosa

A partire dalla sentenza che sta facendo discutere in questi giorni, cerchiamo diu fare chiarezza almeno sulle definizioni

maicolengel butac 20 Lug 2026
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Non sono un giurista, e non sono un magistrato, pertanto se siete venuti qui per sperare di trovare una mia chiara presa di posizione sul caso dell’estate 2026, la grazia a Mario Roggero, avete sbagliato luogo. BUTAC da sempre evita di schierarsi in questi casi, ritenendo che fare informazione nella maniera corretta sia la cosa più utile possibile, specie per i tanti che discutono di un tema senza averlo approfondito in alcuna maniera.

Negli anni abbiamo trattato altre volte la questione proprio perché spesso si fa confusione, sia grazie a giornalisti un tanto al chilo sia grazie a politici che amano che viviate nell’ignoranza – visto che basano proprio su quella le vostre decisioni di voto.

Quando una persona reagisce a un’aggressione e ci scappa il morto, ci si trova di solito di fronte a tre possibili casi:

  • legittima difesa;
  • eccesso colposo di legittima difesa;
  • omicidio doloso.

Il diritto penale prevede differenze che a tanti possono sembrare inutili, ma che in realtà sono basilari per decidere la sentenza per chi viene trovato colpevole d’aver cagionato la morte di qualcun altro.

La legittima difesa

Non è vero che la difesa è sempre legittima, per esserlo le cose devono avvenire in un determinato modo, l’articolo 52 del Codice penale esclude la punibilità di chi commette un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa. Pertanto la legittima difesa non è la punizione fatta da un soggetto nei confronti di un altro che aveva commesso un reato. Serve a fermare un pericolo, non a vendicarsi dopo che il pericolo è cessato.

Questo vale sia nel caso di aggressione nel proprio domicilio sia nel caso i fatti avvengano all’interno di un’attività commerciale. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la reazione deve comunque essere necessaria e inevitabile rispetto a un pericolo attuale non eliminabile altrimenti.

L’esempio più classico di legittima difesa è quello della persona aggredita in casa da un intruso armato di coltello: l’aggressore ignora la richiesta dell’aggredito di fermarsi nella minaccia, e nello scontro che segue l’aggressore muore. Si ravvisano dei dettagli importanti perché sia appunto legittima difesa: l’aggressione deve essere in corso, e ci deve essere un chiaro pericolo di vita (o comunque di possibile incolumità fisica), la reazione che porta alla morte dell’aggressore deve apparire come la soluzione meno pericolosa per difendersi.

L’eccesso colposo

L’eccesso colposo si verifica quando, mentre ci si trova aggrediti, il modo che scegliamo per difenderci supera i limiti consentiti. L’articolo 55 del Codice penale prevede che, quando nell’esercizio della legittima difesa si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, si applicano le disposizioni relative ai delitti colposi, quando il fatto è previsto dalla legge anche come reato colposo.

Ovvero, siamo di fronte a un soggetto, l’aggredito, che aveva il diritto di difendersi, ma ha sbagliato per eccesso nel valutare la forza necessaria per difendere la propria incolumità.

Un esempio che si può fare è un soggetto che si trova aggredito da un altro con un bastone: l’aggredito riesce a disarmare l’aggressore ma, per paura che lo stesso stia ancora rappresentando una minaccia, lo colpisce con lo stesso bastone così forte da ucciderlo. Una volta che aveva disarmato l’aggressore la minaccia si era attenuata, di conseguenza l’uccisione rappresenta un eccesso colposo. Senza una situazione difensiva non esiste l’eccesso colposo, quindi per parlare di eccesso colposo inizialmente doveva esserci una situazione in corso che possa giustificare una reazione di difesa. Se il pericolo non è mai esistito, oppure era già completamente cessato e l’autore ne era consapevole, non si può parlare di l’eccesso colposo.

La riforma del 2019

Nel 2019 il governo Conte approvò una legge che, su spinta della Lega nella figura di Matteo Salvini, è andata a modificare l’articolo 52. La riforma ha introdotto una particolare causa di non punibilità per chi, nei casi di difesa domiciliare, abbia ecceduto colposamente trovandosi in condizioni di minorata difesa oppure in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

L’omicidio doloso

Se un caso non rientra nella legittima difesa o nell’eccesso colposo di legittima difesa, allora significa che è omicidio doloso. I casi che rientrano in questa definizione sono quelli in cui la morte dell’aggressore avviene dopo che il pericolo è terminato. L’esempio più classico ricalca proprio quanto viene discusso in questi giorni. Un ladro entra in un negozio e minaccia il titolare, il titolare reagisce, il ladro scappa, pertanto il titolare non è più sotto diretta minaccia, ma sceglie comunque di inseguirlo. Quando il ladro non rappresenta più una minaccia, se lo colpiamo e lo uccidiamo, stiamo agendo al di fuori del territorio della “difesa”: l’aggressione non è più in corso, l’aggressore non rappresenta più un pericolo per la nostra incolumità, la risposta all’aggressione assume un carattere più punitivo e/o vendicativo e non più difensivo. Anche se la vittima avesse commesso poco prima una rapina o un furto questo non attribuisce al privato il potere di eseguire una condanna a morte sul posto. Questo vale anche dopo la riforma del 2019.

Il giudizio morale

La legge non può giudicare sulla base di simpatie o antipatie, deve – o almeno dovrebbe – essere uguale per tutti. Purtroppo spesso il pubblico generalista non comprende questo passaggio. Un processo per omicidio non serve a stabilire se la vittima fosse o meno una brava persona. Perché anche un rapinatore, un ladro o un aggressore conservano il diritto alla vita quando non rappresentano più un pericolo. La domanda che deve fare il magistrato è se quanto successo ricade nei tre casi visti qui sopra, sulla base dei resoconti dell’indagine e di eventuali prove video o testimonianze. Chi fossero i morti e cosa avessero fatto prima di esser stati uccisi ha un’importanza relativa rispetto al resto. Non capirlo purtroppo è grave, e spesso è colpa di giornalisti e politici che invece che fare chiarezza preferiscono soffiare sul fuoco.

Concludendo

La legittima difesa quindi non equivale alla licenza d’uccidere che alcuni credono: si tratta semplicemente del diritto che ogni cittadino ha di fermare un’offesa ingiusta e violenta. Ma distinguere tra i casi che abbiamo appena visto non è come fare un’operazione matematica, servono valutazioni che solo un magistrato, alla luce delle indagini e delle prove che sono state raccolte, può fare.

Sperando di avervi aiutato a fare chiarezza.

maicolengel at butac punto it

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