Pena ridotta per tempesta emotiva? Bufala!

Premessa: quanto segue è frutto di un’analisi dei fatti riportati dalla stampa riguardo ai titoli visti in questi giorni sull’attenuante della “tempesta emotiva” nell’ambito di un processo per femminicidio, analisi che chiunque avrebbe potuto fare. Su Facebook sono stato taggato in un post di Sara Cordella, grafologo forense, consulente e perito del Tribunale di Venezia, che riporta:

Parliamo di ‘tempesta emotiva’ magari cercando di non mescolare i piani. La condanna è stata dimezzata per «la valutazione positiva determinata dalla confessione di Castaldo». Altra cosa sono i contenuti della perizia psichiatrica: «La gelosia provata dall’imputato, sentimento certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione a causa delle poco felici esperienze di vita, determinò una soverchiante tempesta emotiva e passionale, considerata idonea a influire sulla misura della responsabilità penale». Ovvero lo psichiatra dice che la gelosia ha determinato una tempesta emotiva che, tuttavia, non ha inficiato la sua capacità di intendere e volere. Quindi sono due piani totalmente diversi. Ma il minestrone piace tanto ai giornalisti e ai condivisori di link indignati.

Ammetto che durante il weekend stacco, non avevo seguito molto la vicenda, il post mi ha incuriosito e così sono andato un po’ a spulciare. La condanna a soli 16 anni è sembrata a tanti troppo mite. Sono tanti quelli che hanno reagito scandalizzati, aggrappandosi alla perizia psichiatrica che parla di “tempesta emotiva”. Tanti che hanno fatto paralleli col “delitto d’onore” di patriarcale memoria. Ma è davvero come ci raccontano? Quest’uomo subisce una pena leggera perché uomo che uccide donna è meno grave di uomo che uccide uomo?

Io credo che sarebbe molto meglio, per i tanti che hanno parlato di questa vicenda, che hanno contribuito a fare indignare i propri lettori, che rallentassimo un po’ il ritmo. Cercare, verificare, analizzare, e poi, nel caso, scrivere. Indignare sulla base di emozioni personali è sbagliato. Ma è quello che hanno fatto praticamente tutti.

Perché bastava cercare anche non troppo indietro nel tempo per trovare casi simili con condanne simili ma con una fondamentale differenza, che fa crollare l’ipotesi discriminazione in quanto vittima di sesso femminile. Ad esempio nel 2014, per l’omicidio di Andrea Germini, il giudice condannò il colpevole, reo confesso, a 16 anni e 10 giorni di galera. L’ucciso era uomo (quindi non possiamo appellarci al fatto che la pena a Castaldo è stata ridotta poiché la vittima era donna), era stato richiesto il rito abbreviato (come nel caso di Castaldo), e anche lui era reo confesso.

La legislazione è molto chiara in merito a circostanze che possono contribuire alla riduzione della pena. La confessione rientra in quelle attenuanti. Vi riporto qualche estratto da siti che si occupano della materia:

Studio legale De Stefano Iannilli:

Sulla base della copiosa giurisprudenza esistente in materia, si considerano presupposti per la concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche:

  1. La confessione spontanea del reo: la Suprema Corte ha sostenuto che “mentre la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea, è segno di resipiscenza, può essere elemento favorevole per la concessione non può essere considerato elemento negativo la dichiarazione di innocenza dell’imputato, pur di fronte a elementi probatori da cui è evidente la colpevolezza” (Cass. N. 50565 del 28.12.2015)
  2. Il comportamento successivo al compimento del reato: la Consulta, con sent.n. 183 del 10.6.2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 62-bis nella parte in cui non consente di tenere in considerazione la suddetta condotta ai fini dell’applicazione del primo comma.
  3. La collaborazione prestata nelle indagini ed altre situazioni di manifesto ravvedimento, se non è già di per sé configurabile l’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 62 n.6 c.p.

Studio Legale De Lalla:

il Legislatore ha previsto le c.d. circostanze attenuanti generiche previste e disciplinate dall’art. 62 bis c.p..
La valutazione circa i presupposti per la loro applicazione è rimessa al Giudice che, a tal fine, potrà prendere in considerazione:

1. sia singoli profili dell’azione criminosa che rimangono esclusi dalla tipizzazione delle circostanze attenuanti comuni (ad esempio per una migliore quantificazione della pena rispetto alla gravità della figura criminosa effettivamente realizzatasi);
2. sia anche aspetti della personalità del reo (quali ad esempio il suo stato di incensuratezza, oppure l’intervenuta confessione o collaborazione con gli inquirenti, la condotta processuale);
3. sia potrà tenere in considerazione che la condotta globalmente considerata del reo permetta un ulteriore adeguamento (in diminuzione) della pena irrogata al fatto di reato, non essendo tale risultato raggiungibile con l’applicazione della sanzione nel suo minimo edittale.

Sia chiaro, la storia della tempesta emotiva è presente nella sentenza, deriva dalla perizia psichiatrica che è stata fatta sul soggetto, perizia che lo trova perfettamente in grado d’intendere e di volere:

La gelosia provata dall’imputato, sentimento certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione a causa delle poco felici esperienze di vita, determinò una soverchiante tempesta emotiva e passionale, considerata idonea a influire sulla misura della responsabilità penale.

Vero che la perizia sostiene che lo stato del colpevole al momento del delitto, pur non inficiando la sua autodeterminazione, potrebbe contribuire alla valutazione della responsabilità penale. Ma, come abbiamo potuto vedere dall’esempio, non ha influito: una condanna pressoché identica in un caso che vedeva come vittima un uomo, senza attenuante della tempesta emotiva. Anche nel caso del 2014 ricorrevano i futili motivi visto che il delitto era dettato dalla gelosia (ma qui la vittima è stato l’uomo che si era invaghito della moglie del colpevole).

Sia chiaro, qui non sto dicendo se sia giusta o meno una condanna a 16 anni, se sia sufficiente o meno. Non prendo le parti del colpevole o della vittima, non è quanto ho analizzato. Ma solo i fatti, freddi, logici, che scagionano il tribunale da qualsiasi accusa di favoritismo. È stata applicata la legge, come nei precedenti casi. Se la legge è sbagliata va rifatta.

Mentre scrivevo, in contemporanea uscivano articoli su Il Foglio e su Giurisprudenza penale, che alla fine confermano quanto da me riportato qui sopra basandomi solo e unicamente su quanto avevo letto sulla stampa.

Spirito critico portami via…
maicolengel at butac punto it
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