Un anno di carcere per un profilo fake?

IDENTITà-FACEBOOK

Ci hanno segnalato questo articolo di castedduonline.it che mi sembra un po’ confusionario (ad essere buono)
facebook

Ora è reato avere un falso profilo su Facebook: si rischia la galera
La legge prevede la reclusione fino ad un anno. Ecco la procedura per “smascherare” i molestatori

La parte sulla procedura per smascherare i molestatori ok, ma nella prima non si capisce molto molto bene.

Chi crea fake (falsi profili) su Facebook ora è punibile sia civilmente che penalmente. Infatti, per questa tipologia di reato la legge prevede fino ad un anno di reclusione. Chi danneggia l’immagine altrui, pubblicando frasi offensive che possono ledere la reputazione della persona importunata, può subire il reato di “Diffamazione aggravata”. Per la Polizia postale, che si avvale della collaborazione di ingegneri specializzati, è alquanto semplice individuare le persone sull’web. Infatti, chi si iscrive a Facebook lascia sempre una traccia di sé. Per esempio, tramite l’indirizzo mail o il numero di cellulare con cui si effettua la registrazione possono partire le indagini. Creare falsi profili sui social network per occultare la propria identità e pubblicare frasi offensive (es. diffamazioni, calunnia, minacce o molestie) che possono ledere la reputazione di qualcuno, può costare caro in quanto va a commettere il reato di “Sostituzione di persona”. Lo ha stabilito la Cassazione con una recente sentenza che ha portato alla condanna di una donna che aveva creato su Facebook un falso profilo con un nome di fantasia e, tramite questo account, aveva molestato un’altra persona.

La legge citata nel catenaccio non si sa quale sia e non viene più nominata, “sull’web” non si può leggere – in tutti i sensi – e la sentenza citata rimane misteriosa. Una sentenza “recente” è la 24431 del 08/06/2015 dove nessuno viene condannato, ma viene stabilito che la diffamazione via Facebook può essere equiparata alla diffamazione mezzo stampa (art. 595 c.p. comma 3). Probabilmente si fa riferimento però alla sentenza 9391 del 2014 (della quale però non riesco a trovare il testo) che in sostanza dice, indovinate un po’, il contrario o quasi di quanto affermato nell’articolo.

Partendo da Facebook, queste sono le linee guida per i nomi e queste le condizioni d’uso di Facebook, dove è scritto chiaramente

Gli utenti di Facebook forniscono il proprio nome e le proprie informazioni reali e invitiamo tutti a fare lo stesso. Per quanto riguarda la registrazione e al fine di garantire la sicurezza del proprio account, l’utente si impegna a:

  1. non fornire informazioni personali false su Facebook o creare un account per conto di un’altra persona senza autorizzazione;
  2. non creare più di un account personale;
  3. non creare un altro account senza la nostra autorizzazione, se l’account originale viene disabilitato;
  4. non usare il proprio diario personale principalmente per ottenere profitti commerciali, ma usare piuttosto una Pagina Facebook a tale scopo;
  5. non usare Facebook se non ha compiuto 13 anni;
  6. non usare Facebook se è stato condannato per crimini sessuali;
  7. assicurarsi che le proprie informazioni di contatto siano sempre corrette e aggiornate;
  8. non condividere la propria password (o, nel caso degli sviluppatori, la chiave segreta) né consentire ad altre persone di accedere al proprio account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del suo account;
  9. non trasferire a terzi il proprio account (compresa qualsiasi Pagina o applicazione di cui è amministratore) senza previa autorizzazione scritta di Facebook.
  10. Se l’utente seleziona un nome utente o un identificatore analogo per il proprio account o la propria Pagina, ci riserviamo il diritto di rimuoverlo o reclamarlo, se appropriato (ad esempio, se il proprietario di un marchio si lamenta del fatto che un nome utente non è in relazione diretta con il nome reale dell’utente).

Quindi creare un altro account già non è consentito e le informazioni devono essere vere. Non è che Facebook verrà a farvi causa, anche se potrebbe farlo, ma al massimo cancellano l’account. Non si finisce mai di imparare comunque (mi riferisco al punto 9). Tornando alla “recente” sentenza, questa dice che non è reato creare account falsi su Facebook, anche se come abbiamo visto è vietato dal social network, ma si compie reato molestando altri utenti attraverso un account fake:

Ovviamente, per commettere l’illecito in commento non è sufficiente aprire un profilo fake su un social network, ma è necessario anche che ciò avvenga allo scopo di procurare a sé (o a terzi) un vantaggio o di danneggiare altri. Anche una semplice molestia in chat, dunque, unita all’utilizzo di un profilo Facebook con un nickname di fantasia, può comportare il rischio di un processo penale.

E non è che ci volesse proprio molto ad arrivarci, non capisco castedduonline.it come possa essersi confuso. Il carcere quindi potrebbe arrivare commettendo quel reato, la sostituzione di persona che la legge punisce con un anno, non creando un account falso.
Non so, riciclare una notizia di più di un anno fa e raccontarla MALISSIMO a cosa serve? Non avevano voglia di controllare bene? Non hanno capito la sentenza? Serviva qualche click di utenti spaventati?
Ai posteri l’ardua sentenza. Tipo tra un anno al prossimo riciclo forzato della news.
Ricordatevi di amare col cuore, ma per tutto il resto di usare la testa.
neilperri @ butac.it
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