Vaccini, “la differenza tra prevenzione e cura”

maicolengel butac 30 Set 2026
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Ci è stato segnalato un testo che viene diffuso sui social da un soggetto che si definisce “Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano”, titolo che ovviamente non esiste, ma che agli occhi di chi segue il soggetto evidentemente suona bene.

Il testo che vi riportiamo integralmente è questo (per chi si annoia davanti ai wall of text subito sotto vi mettiamo un sunto):

VACCINI ED ASSISTENTI SOCIALI
I. Differenza Dogmatica tra Prevenzione e Cura
La distinzione risiede nel momento dell’intervento e sull’obiettivo clinico:
PREVENZIONE: Agisce prima che la malattia si manifesti su soggetti sani. È proattiva, cioè l’autorità od il medico propongono l’atto (es. vaccini, screening). Nel diritto rientra nel “consiglio medico”, governato da libera scelta.
CURA: Interviene dopo che la malattia è insorta per eliminarla o gestirla. È reattiva, cioè il bisogno è percepito dal soggetto, che attiva il percorso medico (es. accesso al PS).
II. Il Diritto di Scelta e la Legge 219/2017
La libertà di scelta di cura dei genitori è garantita, purché non scada in un danno biologico reale (incuria). Spetta a loro firmare il consenso/dissenso a qualsiasi Atto Medico (farmaco, esame). La Legge 219/2017 non distingue tra i trattamenti. l’Art. 1, c. 3 impone di informare su diagnosi, rischi e alternative. L’Art. 1, c. 5 sancisce il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento o singoli atti (inclusi vaccini o protocolli). Il rifiuto scritto in cartella è l’esercizio di un diritto costituzionale e non costituisce infrazione sanzionabile.
III. Applicazioni Pratiche: Diagnosi Certa vs Rischio Generico
Non è il tipo di farmaco a determinare le regole, ma lo stato di salute e l’obiettivo clinico.
Antibiotico in PS: Rifiutarlo come profilassi su bimbo sano non configura incuria (no giudice). Rifiutarlo come terapia per infezione grave in atto configura incuria grave, legittimando l’intervento coattivo.
Vaccino Antirabbico vs Antitetanico: Un morso di animale rabido è un dato oggettivo, cioè data la letalità al 100%, il rifiuto del vaccino (profilassi post-esposizione) equivale a negare una cura salvavita, attivando il Giudice Tutelare ex art. 3, c. 5, L. 219/2017. Una ferita ordinaria con consiglio di antitetanica non offre certezze di contagio; il vaccino resta un rischio statistico futuro, escludendo il giudice. La distinzione tra “supposizione/rischio generico” e “diagnosi/evento certo” è il confine della libertà familiare.
IV. I Limiti ex Art. 333 c.c. e il Conflitto di Coppia
L’Art. 333 c.c. regola la limitazione della responsabilità genitoriale. L’incuria grave si configura solo se i genitori ignorano patologie conclamate, rifiutano terapie essenziali od interrompono trattamenti vitali (es. insulina), provocando un danno attuale. Il mancato vaccino di routine su figlio sano NON è incuria grave: manca un danno presente e la Legge 119/2017 prevede già la sanzione tipica (multa), escludendo l’uso dell’art. 333 c.c. Equiparare la prevenzione alla cura violerebbe il principio di proporzionalità e creerebbe un rischioso “piano inclinato”.Il magistrato entra nelle scelte preventive solo in caso di conflitto interno alla coppia (un genitore favorevole e uno contrario). Se la coppia è unita e concorde nel dissenso preventivo, il giudice non interviene: manca il contenzioso familiare e la giurisprudenza minorile archivia le segnalazioni delle ASL. Se i genitori sono d’accordo, il giudice non ha potere coercitivo.
V. L’Autodeterminazione del Minore Maturo
L’unico limite all’accordo unanime dei genitori è la volontà del figlio. Se un minore ha raggiunto l’età del discernimento (12 anni) e vuole vaccinarsi contro il dissenso dei genitori, l’ASL segnala il caso al Tribunale per i Minorenni. Il Giudice ascolta il dodicenne e, accertatone il grado di maturità, nomina un Curatore Speciale autorizzato a firmare il consenso in sostituzione dei genitori. La macchina pubblica si attiva non perché il minore sia dello Stato, ma perché è un soggetto di diritti autonomo la cui volontà biologica prevale sulle scelte della famiglia.
Alessandra Ghisla – Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano

Testo lungo, come tutti quelli che cercano di disinformare facendo leva sull’ignoranza di chi se li trova davanti. Noi cercheremo di essere più veloci nello smontarlo di quanto abbia impiegato l’autrice a scriverlo.

Ma prima il sunto: se i genitori sono d’accordo nel non vaccinare, nessun giudice può farci niente, perché la legge 219/2017 distinguerebbe tra “prevenzione” (libera scelta) e “cura” (dove invece il giudice può intervenire).

Cosa dice davvero la legge 219 del 2017?

Il testo completo lo trovate qui; noi, per velocità, trattiamo solo la parte relativa a quanto sostenuto dalla consulente, ovvero l’art. 3 comma 5, che recita:

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Ovvero, se il genitore rifiuta le cure proposte e il medico le ritiene “appropriate e necessarie”, la decisione passa al giudice tutelare, e il ricorso può farlo anche il medico. Non si parla di diagnosi certa, di danno attuale o di prevenzione contro cura. Quindi, tutto l’assunto del post di cui sopra cade, senza altra possibilità.

Concludendo

Si prende il testo di una legge sul consenso informato, se ne cita una sola parte, ignorando completamente il comma che dice il contrario di quello che si sta sostenendo, si inventa una “differenza dogmatica” e si costruisce un castello disinformativo da dare ai genitori come presunto scudo legale nel caso decidessero di non vaccinare i propri figli. Peccato che quei genitori, se seguono questo tipo di post, rischiano multe, esclusioni scolastiche e nei casi peggiori anche un ricorso al giudice tutelare. Chi scrive questi post invece, ad oggi, non rischia niente. Io insisto nel ripetermi: chi sceglie di non vaccinare i propri figli non lo fa perché si è svegliato una mattina e ha cambiato idea sulla prevenzione, lo fa perché ha letto articoli o visto video che l’hanno convinto che sia una buona scelta. Articoli e video in tutto e per tutto simili a quello che abbiamo trattato brevemente oggi. Quando le nostre istituzioni cominceranno a intervenire contro chi diffonde disinformazione in questo modo?

redazione at butac punto it

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