Bassetti vs Codacons
Qualche chiarimento su una notizia comparsa sul sito del Codacons

ARTICOLO AGGIORNATO il 13 maggio 2026 alle ore 18:51
(aggiornamento a fine pezzo)
Ci avete chiesto lumi su una notizia apparsa sul sito del Codacons, e ci fa piacere impegnarci in questa verifica perché ci permette di aggiungere dettagli a una vicenda che riteniamo interessante.
Il 7 maggio 2026 sul sito del Codacons è apparso un articolo con questo titolo:
MATTEO BASSETTI SCONFITTO DAL CODACONS. LEGITTIMA LA RICHIESTA DI ESCLUDERLO DA TRASMISSIONI TV. QUERELA ARCHIVIATA
L’articolo se volete leggerlo lo trovate qui*.
La vicenda iniziale si riassume abbastanza velocemente. Durante la pandemia, Codacons e Assourt inviarono un’istanza a Rai e Mediaset raccomandando di evitare le apparizioni televisive di professionisti sanitari sovvenzionati dalle industrie farmaceutiche, per evitare possibili conflitti di interesse. Bassetti presentò querela per diffamazione. La Procura chiese l’archiviazione, Bassetti fece opposizione, ma alla fine il GIP Martina Tosetti ha archiviato definitivamente.
Il Codacons riporta parte dell’ordinanza di archiviazione:
Nel caso in esame si reputano indubbiamente sussistenti i parametri per il legittimo esercizio del diritto di critica, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovverosia la verità, la pertinenza e la continenza. Nessun dubbio che la p.o. avesse ricevuto finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche: tale dato, a onor del vero, più che apparire lesivo della reputazione di Bassetti, deve essere interpretato come segno di un auspicabile coinvolgimento dei grandi esperti del settore di riferimento nella lotta a una pandemia. Va rilevato anche che la critica, in quanto espressione di personali convincimenti in ordine alla genesi di determinati fatti, è interpretazione e, dunque, elaborazione della realtà, inevitabilmente attraverso il filtro del giudizio di valore che il critico dà di un dato accadimento, secondo la sua personale rappresentazione. Tale considerazione assume tanto più rilievo, ove si rammenti che Codacons e Assourt sono associazioni che annoverano espressamente tra le proprie finalità quella di preservare l’indipendenza di giudizio dei consumatori che possono facilmente essere influenzati dai mezzi di comunicazione di massa. Sono altresì sussistenti gli ulteriori due requisiti della pertinenza e della continenza, essendo la comunicazione in esame relativa a una materia di evidente interesse pubblico – a fronte del conclamato stato di emergenza pandemico e le conseguenti misure restrittive alla libertà di circolazione – ed esprimendo la medesima un dissenso motivato e, dall’altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale. Al contrario, e conseguentemente, il limite per l’esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l’agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato.
Il grassetto è nostro; Codacons metteva tutta la citazione dell’ordinanza sullo stesso piano, ma riteniamo questo sia un errore.
Il coinvolgimento dei grandi esperti
Partiamo dal primo grassetto, quello più importante ai fini del giudizio del GIP:
Nessun dubbio che la p.o. avesse ricevuto finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche: tale dato, a onor del vero, più che apparire lesivo della reputazione di Bassetti, deve essere interpretato come segno di un auspicabile coinvolgimento dei grandi esperti del settore di riferimento nella lotta a una pandemia.
Codacons aveva appunto chiesto che fossero evitate le apparizioni televisive di chi era professionista sanitario e al tempo stesso fosse sovvenzionato dalle industrie farmaceutiche, il tutto per evitare possibili conflitti di interesse e condizionamenti di pensiero. Il GIP invece dà un giudizio opposto: conferma che Bassetti ha ricevuto anche finanziamenti da parte delle industrie farmaceutiche, affermando però che questo non è un punto a sfavore ma anzi la dimostrazione che a parlare della materia pandemica siano stati coinvolti grandi esperti del settore.
Potremmo quasi tradurlo con un: Bassetti è un medico italiano, infettivologo, ed è un bene che alle spalle abbia il sostegno anche delle grandi industrie farmaceutiche vista l’entità del problema da affrontare.
Non ci pare corretta la scelta di Codacons di parlare di sconfitta, perché qui c’è stata solo un’archiviazione, non una condanna – e un’archiviazione che non abbraccia le motivazioni per cui Codacons aveva fatto quelle richieste, anzi.
Il diritto di critica
E veniamo alla seconda parte, quella che ai fini divulgativi, per ricordarlo a tutti, ci interessa un po’ di più: il diritto di critica. Scrive il GIP:
…la critica, in quanto espressione di personali convincimenti in ordine alla genesi di determinati fatti, è interpretazione e, dunque, elaborazione della realtà, inevitabilmente attraverso il filtro del giudizio di valore che il critico dà di un dato accadimento, secondo la sua personale rappresentazione.
E la denuncia di Bassetti – come altre che ho visto fare, anche da soggetti titolati, magari con cattedre universitarie – è la dimostrazione perfetta di come nel nostro Paese il concetto di diritto di critica sia oscuro a tanti. O forse, ma sicuramente non nel caso specifico, a volte si fa leva sulla denuncia con la speranza di intimidire l'”avversario” che ha osato contraddirci. A noi questo è successo spesso, e spesso abbiamo potuto leggere ordinanze di archiviazione in cui il GIP metteva in evidenza l’interesse pubblico delle materie su cui avevamo appunto esercitato il diritto di critica.
Qualche volta, purtroppo, prima di arrivare all’archiviazione si è anche passati da udienze che ci sono costate soldi e tempo. Ma uscendone sempre a testa alta. La posizione dell’Italia nella classifica sulla libertà di stampa è dovuta anche a questo giochino, molto italiano, di denunciare anche quando chi ci critica non sta facendo altro che esercitare quello che nella nostra costituzione sarebbe un diritto.
L’aspetto mediatico: una personale opinione
Fin qui i fatti, ora però vorremmo rispondere alla domanda che concludeva la segnalazione:
(Bassetti) quanta influenza aveva riguardo al COVID ?
La prima risposta che ci verrebbe da dare è che non aveva nessuna influenza rispetto al COVID, ovvero non era tra i firmatari delle ricerche che hanno portato ai vaccini, o degli studi che hanno portato a scoprire cosa fosse il COVID-19. Ma questa è una risposta troppo semplicistica, che non tiene conto della situazione italiana e del pessimo livello del giornalismo nel nostro Paese.
Perché seppur vero che a livello istituzionale nel 2020 Bassetti non aveva un ruolo nella lotta alla pandemia, a livello mediatico tutti i soggetti che venivano via via intervistati dalle nostre TV avevano un potere immenso. Perché era sulle loro parole che si basava il sentimento della popolazione. Molto più che sulle ordinanze del Ministero della Salute o dell’ISS. E questo, lasciatemelo dire, è gravissimo. Non perché non reputi Bassetti un buon immunologo, ma perché Ministero e ISS sono gli enti a cui abbiamo delegato la gestione della cosa pubblica in fatto di sanità. Il giornalismo ben fatto, invece che generare possibile confusione sentendo mille voci diverse, in casi di emergenze sanitarie dovrebbe limitarsi alle voci più autorevoli a cui abbiamo demandato la cosa pubblica. Non capirlo significa non essere interessati all’informazione, ma alla spettacolarizzazione. E durante un’emergenza questo può essere molto pericoloso.
*NOTA AGGIORNATA
Normalmente archiviamo contenuti che sappiamo potrebbero essere modificati dopo la loro pubblicazione, ma purtroppo il sito del Codacons non lo permette. Come mai? Questa è la nostra interpretazione: un’associazione come il Codacons, che produce comunicati a getto continuo e rimuove contenuti su richiesta, ha un vantaggio pratico nell’impedire l’archiviazione, poiché rende più difficile confrontare nel tempo i propri contenuti o recuperare comunicati poi cancellati.
A chi può giovare che questo confronto sia più difficile?
Non il miglior biglietto da visita per chi dovrebbe difendere i diritti dei consumatori.
maicolengel at butac punto it
L’aggiornamento
Abbiamo ricevuto in data 13 maggio 2026 dall’Avv Vicenzo Rienzi, per conmto di Codacons una richiesta di rettifica. La pubblichiamo integralmente, come previsto dalla legge.
Roma, 13.5.2026
Oggetto: richiesta rettifica vs articolo al link https://www.butac.it/bassetti-vs-codacons/
Con riferimento al vs articolo in oggetto, informandovi che abbiamo dato mandato al nostro ufficio legale di valutare le dovute azioni a tutela dell’onore dell’associazione e della nostra reputazione, con la presente si richiede, ai sensi della legge sulla stampa, la pubblicazione immediata della presente rettifica:
Tralasciando la lunga serie di oggettive “castronerie” contenute nell’articolo, che non abbiamo modo nemmeno di commentare stante la loro assoluta inadeguatezza, riteniamo a tutti gli effetti fake news le folli affermazioni riportate nell’articolo secondo cui il Codacons, per un non meglio specificato disegno criminoso, da un lato impedirebbe l’accesso ai contenuti pubblicati sul sito e la loro archiviazione, dall’altro sarebbe solito modificare costantemente i comunicati pubblicati sul medesimo sito. Una tesi, oltre che offensiva, oggettivamente smentita dai fatti, dal momento che i comunicati diffusi dal Codacons – interamente accessibili e utilizzabili da chiunque – vengono ripresi da agenzie di stampa e testate online, e il loro contenuto, oltre ad essere presente sul nostro sito, è sempre visibile sul web. Gli unici contenuti che vengono rimossi dal sito Codacons sono quelli relativi al diritto all’oblio a cui si appellano, legittimamente, i soggetti citati da comunicati, articoli stampa o altri documenti pubblicati online, e che presentano formale e giustificata richiesta di rimozione. Riteniamo che la diffusione di questa tipologia di bufale, oltre a denotare una certa “ignoranza” (nel significato proprio del termine) circa le modalità di pubblicazione e diffusione delle note giornalistiche, non costituisce certo un buon biglietto da visita per una testata che si propone di contrastare la disinformazione.
Con i migliori saluti
Per il Codacons
Avv. Vincenzo Rienzi
Seguono le nostre osservazioni:
Nella nota a piè di pagina dell’articolo avevamo scritto che il sito Codacons non permette l’archiviazione dei propri contenuti. Il Codacons lo definisce una “bufala”. Abbiamo quindi verificato con metodo.
Il robots.txt di codacons.it non contiene direttive che blocchino archiver o bot, su questo il Codacons ha formalmente ragione. Tuttavia il sito ci risulta avere attivo il Cloudflare Bot Fight Mode, un sistema di protezione che blocca a livello di CDN tutti i client automatici, archiver inclusi. Non è una configurazione di default: va attivata deliberatamente dal gestore del sito. Il risultato pratico è documentato e verificabile da chiunque:
- La Wayback Machine di Internet Archive non ha mai archiviato alcuna pagina di codacons.it nemmeno una, su qualsiasi data.
- archive.ph non riesce ad archiviare nessun articolo del sito: il tentativo restituisce un 403 generato dalla Cloudflare Challenge (
cdn-cgi/challenge-platform), visibile nel log di archiviazione.

Non si tratta di un problema tecnico occasionale, né di articoli specifici, tutto il dominio risulta inesistente su Archive.ph o Wayback machine. Che sia intenzionale o frutto di una configurazione di cui il Codacons non è consapevole, il risultato non cambia: i comunicati dell’associazione non sono archiviabili da terzi e noi riteniamo questa un’informazione rilevante per i lettori, per questo l’abbiamo riportata. Nella lettera dell’Avv.Rienzi non viene indicata una sola inesattezza nel corpo dell’articolo e termini come “castronerie” e “folli affermazioni” non sono argomentazioni.
Pertanto il corpo dell’articolo resta invariato.
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Immagine di testa di Sasun Bughdaryan su Unsplash